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Targhe prova: dopo la Motorizzazione anche il Ministero dell’Interno fornisce ulteriori chiarimenti in merito

Targhe prova: dopo la Motorizzazione anche il Ministero dell’Interno fornisce ulteriori chiarimenti in merito

22 Maggio 2024

Con circolare n.300/STRAD/1/0000015826 del 22/05/2024, il Ministero dell’Interno, dopo la circolare n. 12666 del 2 maggio 2024 della Direzione Generale della Motorizzazione di cui avevamo dato ampio spazio dalle pagine del nostro sito, è tornato ad occuparsi del tema delle targhe prova, in particolare sugli aspetti relativi all’autorizzazione per la circolazione in prova.

La circolare in oggetto ricorda che la circolazione in prova e l’uso della relativa targa è consentito per esigenze connesse a:

  • prove tecniche, sperimentali o costruttive;
  • dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento

Per queste esigenze, l’autorizzazione può essere rilasciata ai seguenti soggetti:

  1. fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
  2. fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
  3. fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
  4. esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

Per quanto concerne l’ambito di utilizzazione dell’autorizzazione alla circolazione in prova, la nota del Ministero ricorda che la stessa autorizzazione consente la circolazione in prova di tutte le categorie di veicoli, pertanto, è irrilevante l’eventuale indicazione presente sull’autorizzazione relativa alla categoria per la quale è stata rilasciata, perché tale attestazione ha finalità esclusivamente fiscale e non interferisce con l’impiego sulla strada dell’autorizzazione medesima.

Inoltre, la circolare rammento che, così come previsto dal DL 121/2021, l’autorizzazione per la circolazione di prova può essere utilizzata sia su veicoli non immatricolati sia su quelli già immatricolati, anche in deroga agli obblighi di revisione di cui all’art. 80 cds.

L’obbligo di copertura assicurativa è assolto da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, anche se il veicolo è munito di carta o certificato di circolazione.

L’autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell’ambito del territorio italiano, fatto salvo l’uso sul territorio dello Stato con il quale sussiste un accordo con l’Italia.

Di converso, l’autorizzazione in prova non può essere utilizzata:

  • sui veicoli immatricolati all’estero, ad eccezione dei casi in cui, sussista un accordo di reciprocità con altro Stato. In merito a tale ipotesi, nel considerare superati precedenti pareri e orientamenti contrari, si precisa che la targa prova rilasciata da uno Stato non può essere utilizzata sui veicoli immatricolati in altro Stato. Pertanto, la targa prova rilasciata in Italia può essere utilizzata solo su veicoli immatricolati in Italia e i veicoli esteri possono circolare sul territorio nazionale solo con la targa prova rilasciata dalla competente Autorità di quello Stato;
  • sui veicoli radiati per esportazione che possono raggiungere i valichi di frontiera solo se muniti di foglio di via rilasciato ai sensi dell’art. 99 cds.

Tuttavia, è stata condivisa con la Direzione Generale per la Motorizzazione l’opportunità di consentire l’uso dell’autorizzazione alla circolazione di prova ai commercianti di veicoli sui mezzi radiati per esportazione, per raggiungere il luogo in cui staziona la bisarca del vettore incaricato del trasporto all’estero. In tali casi, riconducibili comunque ad ipotesi di vendita dei veicoli, l’uso dell’autorizzazione alla circolazione di prova può essere consentito per brevi tragitti, circoscritti al solo territorio comunale ove ha sede l’operatore commerciale, e a condizione che a bordo del veicolo condotto su strada per il raggiungimento della bisarca, sia presente la lettera di vettura – CMR 6, timbrata dall’impresa di autotrasporto, al fine di comprovare l’effettiva sussistenza di un contratto di trasporto e, quindi, la legittimità della circolazione di prova medesima. In assenza dei predetti presupposti la circolazione di prova deve considerarsi irregolare.

Si segnala però che possono far uso della targa prova italiana i veicoli già immatricolati all’estero che sono stati nazionalizzati anche in regime di cd. Minivoltura.

La circolare in questione si sofferma poi sul concetto di “personalità dell’autorizzazione” ed in particolare sottolinea come la titolarità dell’autorizzazione e della relativa targa nel caso di imprese, è in capo alla persona giuridica e non alla persona fisica che la rappresenta agendo in nome e per conto della stessa. Proprio per questa ragione in caso di cessione o di affitto di ramo di azienda, le autorizzazioni alla circolazione di prova devono essere rilasciate in capo al cessionario o all’affittuario in ragione del numero dei dipendenti del ramo di azienda ceduto o affittato, procedendo contestualmente alla revoca delle corrispondenti autorizzazioni possedute dal dante causa (cedente o locatore).

La nota del Ministero in oggetto, inoltre, ricorda che ai fini della legittimità della circolazione in prova, oltre alla sussistenza di una delle finalità per cui è rilasciata l’autorizzazione, è necessario che ci sia almeno uno dei seguenti soggetti a bordo del veicolo:

  • il rappresentante dell’impresa titolare dell’autorizzazione;
  • il dipendente o l’agente dell’impresa titolare di autorizzazione;
  • il dipendente di società controllata o collegata all’impresa titolare dell’autorizzazione di prova, ai sensi dell’art. 2359 cc., il quale abbia un rapporto di collaborazione con il titolare dell’autorizzazione stessa.

I soggetti diversi dal rappresentante dell’impresa titolare devono essere muniti di apposita delega nominativa sottoscritta da quest’ultimo, che può essere utilizzata senza limitazioni temporali o di percorso.

In merito, invece, al posizionamento della targa di prova sul veicolo, la nota del Ministero stabilisce che Il veicolo che circola su strada munito dell’autorizzazione per la circolazione di prova deve esporre posteriormente la targa prova, trasferibile da veicolo a veicolo, associata all’autorizzazione stessa.

In caso di veicoli già immatricolati e provvisti di targa di immatricolazione, comprese le ipotesi di minivoltura, la targa prova è collocata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione.

In nessun caso la targa prova deve rispettare le regole imposte per il posizionamento della targa di immatricolazione e, quindi, non deve essere collocata necessariamente nell’apposito alloggiamento (cd. porta targa), non deve essere illuminata durante le ore notturne e non deve rispettare gli angoli minimi di visibilità imposti dal regolamento di attuazione del cds.

In merito alla questione del rinnovo dell’autorizzazione, la circolare ricorda che il DPR 474/2011, all’art.1, comma 2, ha introdotto il termine massimo di 6 mesi successivi alla scadenza come termine temporale entro il quale l’autorizzazione può essere rinnovata, prevedendo, a carico del titolare, l’obbligo di restituzione dell’autorizzazione e della relativa targa entro dieci giorni dallo spirare dei sei mesi successivi alla scadenza.

Decorsi inutilmente i 10 giorni, l’UMC comunica la mancata restituzione agli organi di polizia stradale per il ritiro dell’autorizzazione e della targa, come previsto al comma 2-bis del medesimo art. 1 anche per l’ipotesi di revoca, al venire meno delle condizioni di rilascio.

Sul punto occorre precisare che l’autorizzazione scaduta di validità, ferma restando la non utilizzabilità per la circolazione su strada, non può essere ritirata dall’organo accertatore se non siano decorsi almeno 6 mesi dalla scadenza, a prescindere dalla predetta comunicazione da parte dell’UMC. L’autorizzazione ritirata deve essere trasmessa all’UMC che l’ha rilasciata.

Per quanto concerne, infine, l’aspetto sanzionatorio la circolare stabilisce che l’utilizzo di un’autorizzazione alla circolazione in prova in violazione di quanto disposto dal Dl. 121/2021 e DPR 474/2001 è soggetta alle sanzioni amministrative prevista dall’art. 98 del Codice della Strada.

A tal proposito la nota sottolinea come qualora il conducente del veicolo in circolazione di prova non abbia con sé l’autorizzazione per la circolazione di prova e il certificato assicurativo relativo alla targa di prova ricorre la violazione di cui all’art. 180, comma 7, cds.

Ai fini dell’individuazione dell’obbligato in solido con l’autore delle violazioni contestate, occorre distinguere a seconda che l’autorizzazione di prova sia relativa a veicoli immatricolati o non immatricolati.

Nel primo caso, non essendo la targa prova idonea a individuare il responsabile della circolazione, delle violazioni commesse risponde solidalmente soltanto il proprietario del mezzo o, in sua vece, uno dei soggetti individuati dall’art. 196 cds.

Se l’autorizzazione è riferita a veicoli non immatricolati, si ritiene che il titolare dell’autorizzazione di prova possa essere identificato come possessore del bene al quale chiedere informazioni utili a individuare chi, al momento in cui è stata commessa la violazione, poteva ritenersi proprietario del mezzo.

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