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Riduzione temporanea delle accise sul gasolio: una Circolare delle Dogane riepiloga gli effetti sui trasportatori
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con una Circolare, la n. 11 del 23/03/2022, ricapitola quanto deciso dal Governo con due provvedimenti, che si sono susseguiti a distanza di ore, l’uno dall’altro e con cui, da parte dell’Esecutivo, si è cercato di dare risposta tanto all’emergenza derivante dalla guerra in Ucraina, quanto dall’esplodere del caro carburante, anche dopo che già nelle settimane scorse lo stesso Governo aveva cercato di intervenire su tale ultima emergenza con un apposito Decreto legge, il n. 17 del 1 marzo, recante ”Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, melio noto come “Decreto Energia” con cui aveva dato un primo, sia pur limitato ristoro alle imprese di autotrasporto che, avendo acquistato camion ecologici, erano risultate spiazzate dall’esplosione dei prezzi del GNL, oltre che disporre alcuni altrettanto limitati interventi per sostenere le imprese di autotrasporto, come abbiamo illustrato in un’apposita news.
Successivamente, anche come risposta alla mobilitazione del settore, conclusasi con un accordo sul quale il giudizio negativo di ASSOTIR è stato espresso in modo inequivoco, sulla stessa Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2022, sono stati pubblicati:
- il Decreto Interministeriale di MEF e MITE del 18/03/22, recante “Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti”;
- il Decreto Legge n. 21 del 21/03/22 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.
L’Agenzia delle Dogane ha dunque ritenuto di dover riassumere le variazioni intervenute sulla tassazione di ciascun prodotto energetico interessato dalle due misure, a decorrere dal 22 marzo 2022:
- benzina: da euro 728,40 per mille litri ad euro 478,40 per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: da euro 617,40 per mille litri ad euro 367,40 per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: da euro 267,77 per mille chilogrammi ad euro 182,61 per mille chilogrammi.
Le aliquote di accisa così rideterminate restano in vigore:
- per la benzina e gli oli da gas o gasolio usato come carburante fino al 21 aprile 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
- per i gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante fino al 20 aprile 2022, come fissato dall’art. 1, comma 1, del decreto 18 marzo 2022.
L’Agenzia delle Dogane ricorda, innanzi tutto – e per quello che ci riguarda è l’elemento essenziale della Circolare n. 11/2022 – che “per il periodo di vigenza delle sopraindicate riduzioni d’accisa, allo scopo di non pregiudicarne gli effetti sui prodotti energetici impiegati, ha statuito per gli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone (art. 24-ter del TUA) nonché gli esercenti servizio di taxi (punto 12 della Tabella A allegata al TUA) la disapplicazione delle specifiche aliquote ridotte di cui ordinariamente beneficiano in quanto meno favorevoli”.
Per i nostri lettori cerchiamo di tradurre questa frase, che potrebbe apparire incomprensibile ai più: come è noto, il gasolio utilizzato come carburante per l’autotrazione, sconta due tipi di accise, a seconda del fatto che esso sia utilizzato dalla generalità dei cittadini o, invece, dagli esercenti professionali l’autotrasporto di persone e cose, per i quali è prevista una specifica accisa, in quanto tale gasolio è chiamato, nel Testo Unico delle Accise, come ”gasolio commerciale”.
Mentre l’accisa ordinaria del gasolio è appunto quella pari a 617,40 euro per 1.000 litri, l’accisa del gasolio commerciale è stata fissata in 403,22 euro per 1.000 litri.
È per questo che i trasportatori professionali possono recuperare, ogni trimestre, per il gasolio utilizzato sui propri veicoli euro V ed Euro VI, la somma di € 214,18 per 1.000 litri consumati, che è data, appunto, dalla differenza tra l’accisa pagata al momento dell’acquisto e quella loro riservata nel Testo Unico.
E’ del tutto evidente che, nel momento in cui – sia pure solo per trenta giorni – l’accisa ordinaria del gasolio viene ribassata fino ai 367,40 euro per 1.000 litri, sempre per i detti 30 giorni, non esiste più, per i veicoli euro V e euro VI, la possibilità di beneficiare del rimborso, in quanto appunto questa differenza non esisterà più (anzi, paradossalmente essa diventa negativa).
Proprio questo è uno dei paradossi dell’accordo tra le Associazioni ed il Governo che abbiamo criticato: chi ha investito nei camion ecologici si trova a non beneficiare interamente neppure di quei 25 centesimi di accisa che il Governo ha ribassato per tutti, in quanto ben 21,418 erano già loro assegnati dalla possibilità di godere del rimborso sopraricordato.
La Circolare continua con una serie di prescrizioni tese ad impedire che il ribasso temporaneo dell’accisa finisca per essere vanificato da manovre speculative sulle giacenze di prodotti petroliferi. Per questo il Governo, nel D.L. 21/2022 ha imposto ai detentori di depositi di carburanti di trasmettere telematicamente alla Agenzia delle Dogane i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data.