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INPS chiarisce i rapporti tra integrazione salariale e indennità di malattia.
L’INPS, con il messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, in considerazione delle numerose richieste, interviene a chiarire la corretta definizione del rapporto intercorrente tra i diversi trattamenti di integrazione salariale e l’indennità di malattia.
La legge prevede che il trattamento di integrazione salariale sostituisca in caso di malattia l’indennità giornaliera, nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista, sia che si tratti di CIGO che di FIS o di CIG in Deroga.
A tal fine occorre tuttavia distinguere, sia tra i diversi trattamenti integrativi del reddito, che, al loro interno, le diverse fattispecie:
Trattamento di Cassa integrazione:
Se durante il periodo di fruizione della cassa integrazione insorge lo stato di malattia, occorre distinguere due casi:
- Nel caso di sospensione a 0 ore, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
- Se invece l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto o a interventi di sospensione dell’attività lavorativa a rotazione, prevale l’indennità economica di malattia.
Nel caso in cui lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
Trattamento di integrazione salariale mediante FIS
In caso di sospensione a zero ore con percezione dell’assegno ordinario:
- se la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione, essa non sarà indennizzabile. In tal caso il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l’obbligo di prestazione dell’attività lavorativa;
- se la malattia sia precedente l’inizio della sospensione, allora si possono, a loro volta distinguere due casi:
- se la totalità del personale abbia sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;
- se non sia stata sospesa dal lavoro la totalità del personale, il lavoratore continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
In caso di riduzione di orario, senza sospensione totale dell’attività, per le giornate di malattia l’assegno ordinario non sarà, in alcun caso, dovuto. E ciò indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime.