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Caro gasolio: prorogato il taglio delle accise fino al prossimo 6 giugno. Tutte le novità contenute nel nuovo decreto carburanti
Con il decreto-legge n.89 del 22 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2026, in virtù del perdurare delle tensioni internazionali tra USA-Israele ed Iran, che hanno portato ad una crisi energetica globale senza precedenti, è stato prorogato il taglio delle accise sui carburanti dal 23 maggio al 6 giugno 2026.
In virtù della nuova proroga, le accise sono riformulate secondo le seguenti modalità:
- Per benzina: 622,90 euro ogni 1000 litri di prodotto
- Per oli da gas o gasolio usato come carburante: 572,90 euro per ogni 1000 litri di prodotto
- Per gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per 1000 chilogrammi
Anche per l’HVO (gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento) l’aliquota di accisa è rideterminata in 572,90 euro per 1000 litri di prodotto.
In virtù di questa proroga, che taglia le accise di 10 centesimi per il gasolio invece di 20 come accaduto sino a prima della pubblicazione del decreto legge, il rimborso delle accise per le imprese di autotrasporto, aventi paro veicolare composto da veicoli appartenenti alle classi ecologiche Euro V ed Euro VI, passa da 69,20 euro a 169,20 euro per ogni 1000 litri di prodotto.
Il decreto-legge, inoltre, contiene importanti misure a favore dell’autotrasporto su cui le Associazioni di categoria ed il Governo avevano discusso nell’incontro di Palazzo Chigi del 22 maggio scorso.
In particolare, il decreto-legge prevede che il credito di imposta a favore delle imprese di autotrasporto verrà erogato per i maggiori costi sostenuti dalle imprese per ciascuno dei mesi da marzo a giugno 2026 e lo stanziamento per finanziare il credito di imposta passa dai 100 milioni previsti originariamente a 300.
Infine, novità importanti riguardano anche la riduzione dei tempi per poter compensare i crediti di imposta sul gasolio per autotrazione sorti a seguito della presentazione trimestrale della istanza agli uffici delle dogane territorialmente competenti che si riducono, a partire dal prossimo 1° ottobre 2026, da 60 a 30 giorni.
