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No NASPI dopo CIG e CIGD? Trattamento di mobilità in deroga
E’ stata pubblicata lo scorso 22 giugno la circolare INPS n. 75 con le istruzioni operative per la gestione dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista dall’articolo 87 del decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio ) per la tutela dei lavoratori senza diritto alla NASPI.
La norma prevede che ai lavoratori che abbiano cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non abbiano diritto all’indennità di disoccupazione (NASpI) sia concessa, in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.
La norma prevede tuttavia due limiti:
- il limite massimo di dodici mesi;
- in ogni caso il termine entro il 31 dicembre 2020,
L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro.
Sono coperti dalla norma anche gli apprendisti ed i lavoratori somministrati.
Non serve invece dimostrare il requisito dell’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, in quanto la norma deroga dalle disposizioni della legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge Fornero).
Alla spesa si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano con precedenti Decreti legge.
Le Regioni e le Province autonome potranno quindi concedere l’indennità esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria e autorizzazione da parte dell’INPS, in quanto i D.L. richiamati prevedevano che le risorse residue potessero essere destinate ad azioni di politica attiva del lavoro
In via preliminare rispetto all’accesso alla prestazione, quindi, le Regioni e le Province autonome dovranno completare il processo per la quantificazione delle risorse residue e altresì dichiarare formalmente che intendono utilizzare tali risorse per la concessione delle prestazioni di cui all’articolo 1, comma 251, della legge n. 145/2018.
I lavoratori dovranno fare richiesta online, ma solo dopo che le Regioni in collaborazione con l’Inps avranno messo a punto di decreti di concessione e avuto l’autorizzazione dall’istituto.
Per quanto riguarda l’individuazione dei beneficiari, il decreto regionale di CIGD potrà riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali la decorrenza del trattamento sia senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del precedente periodo di integrazione salariale in deroga e che entrambi gli eventi si collochino nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.
La prestazione viene calcolata secondo le consuete modalità della mobilità in deroga, facendo riferimento agli importi massimi riportati:
- per i beneficiari con data di cessazione del rapporto di lavoro dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, nellacircolare INPS n. 36 del 21 febbraio 2017,
- per quelli con data di cessazione del rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, nellacircolare n. 19 del 31 gennaio 2018.
Se il beneficiario del trattamento si rioccupa con un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà operare solo la sospensione della prestazione e non lo “slittamento della data finale” in quanto il termine della prestazione è già indicato nel decreto di concessione.
Non sarà possibile corrispondere l’indennità in forma anticipata in un’unica soluzione.