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TEMPI DI PAGAMENTO: la legge di stabilità porta un beneficio anche dal versante dell’IVA

15 Gennaio 2014

La norma della Legge di stabilità 2014 con cui si è data la possibilità agli autotrasportatori, anche se la fattura delle prestazioni di trasporto relativa ad un determinato mese viene emessa nel mese successivo, di avvalersi comunque delle procedure per l’ottenimento del pagamento entro il termine perentorio di 30 giorni, salvo conteggiare gli interessi fono al 60 giorno – data dalla quale scattano, per il debitore, le sanzioni previste dall’art. 83 bis della legge 133/2008, comporta delle ulteriori conseguenze positive per la categoria, in aggiunta a quelle proprie per le quali tale modifica è stata richiesta dalle Associazioni.

Intanto va ribadito che  la modifica normativa non intacca minimamente il regime speciale previsto dalla legge IVA per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi iscritte nel relativo albo nazionale, che quindi rimane confermato e valido.

Detto regime (art. 74, DPR 633/72) prevede difatti che i trasportatori sono contribuenti trimestrali, indipendentemente dal volume di affari annuo che raggiungono.

Essi, quindi, versano l’IVA a debito ogni tre mesi, anziché ogni mese come fanno i contribuenti in regime ordinario al superamento di un determinato volume di affari.

Ai trasportatori in conto terzi viene inoltre consentito di annotare le fatture emesse per le prestazioni di servizio entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

Facciamo un esempio che sia chiaro per i nostri lettori:

le fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, possono essere annotate nel trimestre aprile – giugno e l’IVA a debito di tali fatture può essere versata entro il 16 agosto successivo.

La modifica introdotta dalla legge di stabilità riguarda, come abbiamo detto, il termine di emissione della fattura dei servizi di trasporto: questa potrà essere emessa, così come stabilito dall’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, anche oltre il mese di svolgimento dei servizi e fino al momento del pagamento del corrispettivo[i], senza con ciò perdere il diritto al godimento dei termini di pagamento specifici previsti per gli autotrasportatori dall’art. 83 bis[ii].

Questa modifica apportata dalla legge di stabilità determina un indubbio vantaggio di natura fiscale e finanziario per le imprese.

Anche qui vale chiarire la questione con un esempio.

Un’impresa che abbia effettuato servizi di trasporto nel mese di marzo, potrà ora emettere fattura in data 1 aprile e registrare tale documento, nel registro delle fatture emesse, dal 1° luglio al 30 settembre.

Il relativo versamento dell’ IVA a debito scatterà perciò il 16 novembre.

Con la precedente formulazione, invece, l’impresa avrebbe dovuto emettere fattura entro la fine del mese di marzo con relativo versamento dell’IVA a debito il 16 agosto.

Nell’esempio sopradescritto, il termine ultimo di pagamento da parte del  debitore, ex art. 83 bis comma 12, della Legge n. 133/2008, che sarebbe scattato il 30 maggio, è ora, con la nuova formulazione, spostato di un giorno: dal 30 al 31 maggio, salve le sanzioni previste dallo stesso art. 83 bis.



[i]       Il Comma 95, art. 1 della legge 147/2013 – Legge di Stabilità 2014 –  recita: All'articolo 83-bis, comma  12,  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,  le  parole:  «,  che  deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte  le relative prestazioni di trasporto» sono soppresse”.

[ii]     Il Comma 12, articolo 83-bis della legge 133/2008, sino al 31 dicembre 2013 recitava:
“…  il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti”.

 

 

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