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Noleggio senza conducente: arrivano precisazioni da parte del Ministero dell’Interno
Il 5 settembre 2023, la Direzione Centrale della Polizia Stradale ha diffuso la circolare n. 30769, in cui vengono precisate le novità relative al noleggio dei veicoli senza conducente, introdotte dalla Legge 10 agosto 2023 e che hanno modificato l’art. 84 Cds.
La nota sottolinea che, per quanto riguarda il trasporto di merci su strada in conto di terzi, è ammesso l’uso di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali sia locataria un’impresa stabilita in uno Stato comunitario, solo nel caso in cui tali veicoli siano stati effettivamente immatricolati o messi in circolazione secondo quanto stabilito dalla legislazione di uno degli Stati membri.
Inoltre, la nota in oggetto, stabilisce che possono essere destinati alla locazione senza conducente:
- I veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non superi le 6 tonnellate;
- I veicoli destinati al trasporto di cose.
Non possono, tuttavia, essere destinati al noleggio senza conducente i veicoli in conto proprio con una massa a pieno carico superiore alle 6 tonnellate.
La circolare in questione ricorda che, attraverso la modifica al comma 2 dell’art. 84 Cds, è stata eliminata la possibilità di utilizzo dei veicoli acquisiti in locazione senza conducente da Paesi Comunitari solo nell’ambito dei trasporti internazionali.
Difatti, dall’entrata in vigore della Legge 10 agosto 2023, è possibile utilizzare veicoli acquisiti in locazione da Paesi Comunitari anche per effettuare trasporti nazionali, inclusi i trasporti in regime di cabotaggio. La nota ministeriale, inoltre, sottolinea che il riformato art. 84 Cds ha anche introdotto la possibilità di acquisire veicoli da qualsiasi impresa avente sede sia sul territorio nazionale sia in altri Stati comunitari senza il vincolo di dover esercitare l’attività di autotrasporto merci per conto di terzi.
A tal proposito, la circolare in questione sottolinea che il veicolo per poter essere noleggiato debba necessariamente essere immatricolato per uso di terzi, stante il vincolo di destinazione previsto dall’art. 88 Cds (anche per questo aspetto risulta evidente quindi che i veicoli in conto proprio risultano esclusi dalla possibilità di destinarli al noleggio senza conducente se superiori alle 6 ton). Va considerato però che in alcuni Stati membri non è prevista la distinzione della destinazione dell’uso dei veicoli (conto proprio e conto terzi) e proprio per questo, secondo il Ministero dell’Interno, la limitazione al conto proprio decade nel caso in cui un’impresa di autotrasporto merci per conto di terzi italiana intenda noleggiare un veicolo di un Paese comunitario dove non vige la distinzione sopracitata.
Inoltre, il Ministero dell’Interno chiarisce che:
- il contenuto del contratto di locazione deve riguardare solamente il veicolo senza conducente, senza possibilità di abbinarlo ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento. Ciò ne consegue che l’impresa locatrice non possa distaccare lavoratori presso l’impresa locataria;
- il veicolo locato deve essere messo esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione. Da ciò si determina che la possibilità del sub-noleggio è esclusa e che lo stesso veicolo possa essere concesso in locazione a più imprese contemporaneamente;
- il veicolo locato deve essere guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza. Tra personale proprio dell’impresa deve intendersi anche quello tenuto in somministrazione o distacco. Chiaramente, rifacendosi al punto precedente, il personale distaccato non deve essere quello dell’impresa locatrice.
Inoltre, l’ultima parte della circolare in questione prende in considerazione l’impianto sanzionatorio legato al regime del noleggio senza conducente prevedendo l’obbligo di tenuta del contratto di locazione a bordo del mezzo e anche la copia del contratto di lavoro che lega il dipendente all’azienda locataria. Non solo, il riformato art. 84 Cds prevede sanzioni sia per coloro i quali hanno adibito un veicoli alla locazione senza conducente sebbene non destinato a tale uso, sia per coloro i quali hanno messo in circolazione tale veicolo.
Proprio per questo, in entrambi i casi ricorre una responsabilità concorsuale ai sensi dell’art. 197 Cds ma per il primo caso (responsabilità per aver adibito un veicolo a locazione se non previsto), in caso di controllo su strada, verrà elevato un verbale a capo del locatore e un altro a capo del locatario; nel secondo caso (responsabilità per aver messo in circolazione un veicolo la cui locazione non poteva essere ammessa) i verbali sono addirittura tre: uno al locatore, uno al locatario, uno (eventuale) al conducente (qualora sia persona diversa dal locatario) per aver circolato con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.
Per ulteriori dettagli e chiarimenti si invita a leggere attentamente la circolare in questione.