News
Decreto Genova: ecco tutte le novità che interessano gli autotrasportatori
Più nello specifico andiamo a riepilogare quali sono le novità che riguardano il settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi:
- L’Art. 1 ter prevede l’obbligo, da parte di tutte le concessionarie autostradali, da intendersi come priorità rispetto a qualsiasi altro tipo di intervento, di verificare e mettere in sicurezza tutti i ponti, viadotti e cavalcavia entro Novembre 2019, rientranti nella competenza di ciascuna concessionaria;
- l’Art 2, comma 3 bis prevede, invece, il potenziamento dell’organico operante nell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
- l’Art 4 bis prevede misure di sostegno volte a ristorare i danni agli immobili che ospitano sede operative delle imprese nella zona delimitata con ordinanza del sindaco del Comune di Genova e destinatarie di ordinanze di sgombero;
- l’Art. 5.3 ha modificato la misura di sostegno specifica per l’autotrasporto che viene esclusa dal regime del “de minimis” e che include anche i maggiori oneri sostenuti per la forzata percorrenza di tratte stradali aggiuntive (che si aggiungono alle tratte autostradali già previste originariamente dal decreto). Inoltre, vengono confermati i 20 milioni di euro per l’annualità 2018 e che le tipologie di spese ammesse a ristoro e le modalità di erogazione verranno stabilite con successivo decreto ministeriale.
- l’Art. 7 prevede un incentivo per il trasferimento delle merci su ferrovia pari ad un contributo nel limite massimo di 4 euro per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato
- l’Art. 8 introduce un sostegno all’imprese, all’interno, questa volta, del regime “de minimis”, che hanno sede principale od operativa nella cosiddetta zona franca urbana, istituita con provvedimento del Commissario delegato.
Tra le novità che destano qualche perplessità e preoccupazione segnaliamo quella prevista dall’Art. 16 che prevede che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) possa chiedere un contributo agli “operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge in misura non superiore dell’1 per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato”.
Tra le disposizioni già presenti nel decreto legge e poi confermate ricordiamo, infine, che:
- l’Art.12 prevede la creazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;
- l’Art.14 prevede la realizzazione del Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali in condizioni di criticità;
- l’Art.15 prevede il potenziamento dell’organico del MIT autorizzando l’assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019 di 200 unità totali di personale tecnico.