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Credito di imposta straordinario a favore degli autotrasportatori: l’Agenzia delle Entrate pubblica il codice tributo per procedere alla compensazione
Dopo giorni di attesa, con risoluzione n.40/E del 26 ottobre 2026 (scaricabile in allegato), l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito di imposta straordinario a favore delle imprese di autotrasporto merci per i maggior costi sostenuti per l’acquisto di gasolio da marzo ad agosto 2026.
Come riportato nella risoluzione, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo fruibile, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Più nel dettaglio, le Entrate stabiliscono che il codice tributo istituito è il “7082” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per l’acquisto di carburante – articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24, verifica che i contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.






