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Misure a favore dell’autotrasporto: riepiloghiamo le principali novità del Decreto Legge 193/2026

Misure a favore dell’autotrasporto: riepiloghiamo le principali novità del Decreto Legge 193/2026

26 Ottobre 2026

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 il Decreto Legge 23 ottobre 2026, n. 193, recante “Disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca” che introduce importanti interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto. Il provvedimento recepisce, in parte, le diverse istanze sollevate dalle Associazioni di categoria durante gli Stati Generali dell’Autotrasporto, tenutisi a Roma l’8 e il 9 ottobre scorsi.

Di seguito, riportiamo una panoramica delle principali misure introdotte:

Risorse e crediti d’imposta straordinari sul carburante

  • Per il periodo marzo – agosto 2026 il Governo ha stanziato ulteriori 66,4 milioni di euro, portando il fondo complessivo a 464 milioni di euro. Questa somma serve a coprire integralmente il credito d’imposta richiesto dalle imprese per i maggiori oneri sostenuti nell’acquisto di gasolio. L’erogazione dei contributi ai beneficiari dovrebbe partire già in questi giorni, garantendo così alle imprese la possibilità di compensare l’intera cifra attualmente visibile nel campo “credito importo ipotizzato” senza alcuna rimodulazione. Chiaramente affinché il credito possa essere compensato in modello F24 si attende da parte della Agenzia delle Entrate della pubblicazione del codice tributo attualmente non ancora avvenuta.
  • Per il periodo settembre – ottobre 2026, per i consumi effettuati dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 vengono messi a disposizione fino a 60 milioni di euro, utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2027. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande saranno definiti a breve da un apposito decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Clausola di adeguamento del gasolio

Per far fronte ai continui rincari e permettere ai vettori di recuperare i costi dai committenti, l’articolo 2 del decreto in oggetto interviene sulle normative vigenti dando la possibilità di applicare in maniera più agevole e più ampia la clausola di adeguamento del gasolio.

In particolare, per i contratti non scritti la fattura emessa dal vettore dovrà obbligatoriamente indicare l’incidenza del costo del gasolio. Spetterà al MIT definire le percentuali minime e massime, differenziate in base alla classe di peso dei veicoli. L’applicazione della quota minima del corrispettivo scatta obbligatoriamente dal 24 ottobre 2026.

Per i contratti scritti, invece, i valori di riferimento minimi e massimi fissati dal MIT serviranno da parametro per i contratti stipulati a partire dall’entrata in vigore del decreto. Inoltre, il decreto in oggetto, inserisce un nuovo elemento essenziale del contratto di trasporto: l’indicazione esplicita del costo del carburante al momento della firma e la relativa incidenza sulle prestazioni erogate.

Moratoria sui contratti di leasing

Per concedere ossigeno finanziario alle imprese di trasporto merci, il Decreto prevede la possibilità di richiedere la sospensione dei canoni di leasing in scadenza tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027. Gli operatori potranno scegliere se sospendere l’intera rata o richiedere lo stop della sola quota capitale.

Norma sui contratti di appalto e logistica

L’articolo 4 del decreto legge  integra la disciplina dell’art. 1677-bis del Codice Civile: quando un contratto di appalto include servizi complessi di logistica (ricezione, deposito, movimentazione, trasformazione, custodia, spedizione e distribuzione), tutte le fasi che comportano il trasferimento fisico delle merci saranno in ogni caso regolate dalle norme specifiche del contratto di trasporto.

Lettera di Vettura Elettronica (LVE)

In un’ottica di trasparenza e tracciabilità della filiera, l’articolo 5 del decreto in esame avvia il processo di digitalizzazione del settore con la creazione della Lettera di Vettura Elettronica nazionale (LVE) per il trasporto merci conto terzi su strada.

Le specifiche tecniche dovranno essere stabilite tramite uno o più decreti interministeriali da emanare entro 60 giorni mentre la LVE sarà ufficialmente riconosciuta e accettata dalle forze dell’ordine e dagli organi di controllo a partire dal 9 luglio 2027.

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