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Convertito in legge il D.L. Infrastrutture: un sunto dei contenuti di interesse del settore, oltre la “normalizzazione” dell’Albo.

Convertito in legge il D.L. Infrastrutture: un sunto dei contenuti di interesse del settore, oltre la “normalizzazione” dell’Albo.

12 Novembre 2021

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 267 del 9 novembre scorso, è definitivamente legge dello Stato il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (cosiddetto “decreto infrastrutture”), convertito dal Parlamento con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156. 

Tralasciamo qui di ricordare come, tra le tante misure contenute nel D.L., ve ne sia una che affossa sostanzialmente la possibilità, per l’autotrasporto, di veder riconosciuta la possibilità di una sua autonoma rappresentanza e lo riconferma, nonostante il suo peso economico, politico e sociale, come “figlio di un Dio minore” che può giocare un ruolo solo se supportato e “benedetto” da una delle grandi Confederazioni, a loro volta dominate dagli interessi delle controparti naturali delle imprese di autotrasporto.

Su tale questione non abbiamo che da rinviare alla lettura del recentissimo editoriale del Segretario Generale di Assotir, Claudio Donati e da ricordare che la nostra Associazione contesta e continuerà a contestare in tutte le sedi, una misura “figlia di n.n.” che scippa alle vere rappresentanze del settore la possibilità di tutelare nelle sedi istituzionali gli interessi del settore a favore di inverosimili raggruppamenti, che già nella loro denominazione, si presentano come unicamente rappresentative di interessi contrapposti e confliggenti con quelli di chi l’autotrasporto lo esercita ogni giorno, investendo i propri capitali, rischiando i propri camion e organizzando il lavoro dei propri dipendenti sulle strade di tutt’Italia  

Entrando nel dettaglio delle altre misure contenute nel Decreto, originariamente costituito da 17 articoli, ricordiamo come esso si è arricchito, nei passaggi tra Camera e Senato, di ulteriori 9 articoli con la precisazione che anche gli articoli originari sono stati abbondantemente modificati.

Le modifiche introdotte al testo originario, secondo i proponenti, hanno avuto lo scopo di rafforzare la linea della messa in sicurezza e dell’orientamento alla sostenibilità delle infrastrutture e delle diverse modalità di trasporto, relativamente alle seguenti aree tematiche. 

Riforme e accelerazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

  • Per favorire lo sviluppo del sistema nazionale della portualità viene modificata la legge quadro misure di semplificazione in materia di programmazione strategica e di procedure di approvazione del piano regolatore portuale.
  • In particolare, al fine di chiarire le competenze delle Autorità di sistema portuale è stata inserita la definizione di “ambiti portuali”, che sono individuati geograficamente nel documento di programmazione strategica di sistema e che possono includere anche altre aree private e pubbliche.
  • Inoltre, nell’ottica dello snellimento dei procedimenti amministrativi, viene semplificata la procedura di approvazione del documento di programmazione strategica di sistema da parte del Mims, prevedendo il dialogo con gli enti locali e le regioni.
  • Per quanto riguarda il Piano regolatore portuale, si prevede che esso sia di competenza esclusiva dell’Autorità di sistema portuale. Anche questa riforma attua il Pnrr e anticipando un intervento originariamente previsto per la fine del 2022.
  • Il testo approvato dalle Camere definisce in modo univoco il riparto delle competenze tra Enti locali e Anas/concessionari su ponti, viadotti, sottopassi e sovrappassi localizzati sulle strade secondarie che intersecano le strade principali. Sarà un decreto del Mims a individuarli e a specificarne il soggetto responsabile. Questa disposizione rientra nelle riforme che il Pnrr ha previsto di realizzare entro il 2021.
  • Vengono qualificate come prioritarie le procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi agli interventi di cui all’Allegato IV del decreto – legge n. 77 del 2021

Modifiche al Codice della strada

Nei principi del Codice viene previsto che, oltre alla sicurezza, anche la tutela della salute delle persone e la tutela dell’ambiente rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico che devono essere perseguite nella disciplina della circolazione stradale.  In attuazione di questo principio vengono apportate numerose modifiche al Codice, tra cui:

  • l’introduzione di nuovi obblighi di comportamento in corrispondenza degli attraversamenti pedonali (i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza non solo ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento, ma anche a quelli che si stanno accingendo ad effettuare l’attraversamento).
  • I disabili potranno parcheggiare gratuitamente, dal 1° gennaio 2022, sulle strisce blu istituiti da tutti i Comuni italiani, quando non c’è disponibilità nei posti riservati; in tutto il codice i termini “debole” e “disabili in carrozzella” sono sostituiti con i termini “vulnerabile” e “persone con disabilità”.
  • Vengono previste semplificazioni nella procedura di immatricolazione delle macchine agricole;
  • Sarà possibile effettuare, anche presso le autoscuole, i corsi di formazione di primo soccorso, richiesto ai fini del conseguimento dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA o KB (taxi e NCC);
  • il periodo di validità del ‘foglio rosa’ è prolungato da 6 a 12 mesi del e, durante il periodo di validità, sarà possibile effettuare due volte (anziché una volta sola, come attualmente previsto) la prova pratica di guida;
  • E’ stato previsto l’inasprimento delle sanzioni amministrative nei confronti di coloro che si esercitano senza istruttore (da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi);
  • il conducente del ciclomotore o del motoveicolo sarà chiamato a responsabile per il mancato utilizzo del casco da parte di chi viene trasportato, indipendentemente dall’età (e non soltanto per i minorenni);
  • anche chi utilizzi computer portatili, notebook, tablet e di qualunque altro dispositivo che comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante potrà essere sanzionato  come per chi usa il telefonino mentre è alla guida;
  • le aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici  rientrano in quelle in cui vige il divieto di fermata e di sosta e la cui inosservanza comporta le relative sanzioni oggi previste dal C.d.S.. Il divieto vale anche per i veicoli elettrici che sostano in quelle aree se non stiano  effettuando la ricarica.
  • Vengono inasprite le sanzioni per chi getta oggetti dal veicolo in movimento o insozza la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
  • Viene previsto il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, su strade e veicoli, avente contenuto sessista, violento, offensivo o comunque lesivo dei diritti civili, del cerio religioso e dell’appartenenza etnica ovvero discriminatorio. La violazione del divieto comporta la revoca della relativa autorizzazione nonché l’immediata rimozione del mezzo pubblicitario.
  • Viene istituito un fondo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024 per favorire la trasformazione digitale dei servizi di motorizzazione ai cittadini e alle imprese e aumentare il livello di cybersecurity.
  • Sanzioni per mancata esibizione dei documenti di circolazione e di guida ( Art.180, comma 8): la norma ha definitivamente stabilito che  l’invito a presentarsi per esibire i documenti non si applica nel caso in cui l’esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l’accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione;
  • Ricorso al Prefetto (Art. 203): in caso di violazione al codice della strada, il ricorso potrà essere inviato, oltre che con raccomandata A/R, anche per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;
  • Sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa (Art. 213): in caso di sequestro del veicolo viene data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura; la medesima comunicazione conterrà l’avviso che se entro 5 gg l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione;
  • Vengono previste semplificazioni in materia di trasporti eccezionali e particolari agevolazioni per i veicoli in dotazione alla protezione civile e agli enti del terzo settore, ai quali è consentito l’uso di un rimorchio per il trasporto di cose che, fermo restando i limiti massimi, può avere larghezza superiore a quella del veicolo trainante.

Autotrasporto stradale di merci

Numerose – e in alcuni casi assai controverse – sono le innovazioni introdotte nel C.d.S. per il settore del trasporto stradale di merci. Su alcune ci siamo già pronunciati, ma le ricordiamo qui per una illustrazione sistematica delle novità introdotte dalla conversione del D.L.

  • Trasporti eccezionali (Art.10, comma 2, lettera b): viene ribadito che è trasporto eccezionale quello eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall’articolo 62.

Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici  autorizzati  e,  comunque,  in  numero  non  superiore  a  sei  unità,  fino  al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli.

Qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità.

In entrambi i casi e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile con la conseguenza che viene ridotto il peso massimo ammesso di 108 ton per veicoli di più di 6 assi.

  • Lunghezza dei complessi veicolari (Art.61, comma 2): viene estesa la lunghezza degli autoarticolati da 16,50 a 18,75 metri, “ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada- mare”.

Potranno così  circolare liberamente in Italia semirimorchi più lunghi rispetto alle dimensioni standard dell’UE, senza rientrare nel campo di applicazione dell’art.10, relativo ai trasporti eccezionali. La norma definitivamente approvata rappresenta peraltro una ulteriore estensione della proposta originaria del Governo, che aveva previsto una lunghezza massima di 18 mt e su cui, come Assotir, avevamo espresso le nostre riserva e preoccupazioni.  

La circolazione all’estero di tali veicoli, peraltro, sarà consentita solo dietro autorizzazione degli Enti proprietari delle strade negli altri Stati membri della UE e dei Paesi non-UE;

  • Revisione dei veicoli pesanti (Art.80, comma 8): il testo definitivo del D.L. convertito sana la situazione dei rimorchi e dei semirimorchi, i quali potranno anch’essi essere “revisionati” presso le officine autorizzate, del pari dei trattori. Resta invece di esclusiva competenza ministeriale, la revisione dei veicoli in regime ATP e ADR con tutta l’ambiguità relativa soprattutto a tale ultima questione, per la quale, com’è noto, non vi sono specifiche previsioni che, a differenza della normativa ATP, differenzino tali veicoli dalla generalità degli altri;

Incentivazione alla professione di autista professionale

  • Per invertire la continua diminuzione delle candidature all’esercizio della attività di autista professionale di merci su strada e mettere un freno al progressivo ed assai preoccupante invecchiamento degli autisti in attività, il Parlamento ha deciso un contributo, nei limiti di 1 milione di euro per l’anno 2022, fino a un massimo di 1.000 euro, ai giovani fino a 35 anni e a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza o ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati,  come rimborso di parte delle spese sostenute per conseguire la patente di guida per i veicoli destinati all’autotrasporto delle merci o le altre abilitazioni professionali richieste.

Con decreto MIMS verranno definite le modalità i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

Per percepire i contributi è necessario che i richiedenti dimostrino di aver stipulato, entro e non oltre 3 mesi dal conseguimento della patente, un contratto di lavoro in qualità di conducente nel settore dell’autotrasporto per un periodo di almeno 6 mesi.

  • Il testo pubblicato prevede altresì che, In deroga a quanto disposto dall’articolo 54, comma 1, lettera d), del C.d.S., sugli autocarri sia possibile la presenza a bordo, oltre che delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose trasportate, anche di un soggetto neo-assunto, in possesso dei titoli professionali previsti per l’esercizio della professione, per un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi.

Resta da chiarire sia l’inquadramento contrattuale del neo-assunto (autista?) e del tipo di contratto con cui l’assunzione dovrà essere realizzata (contratto da apprendista, come già oggi è possibile? E se il soggetto non fosse più giovane, un contratto a tempo determinato?), sia se egli possa partecipare alla conduzione del veicolo (in questo caso dovrà inserire una propria carta tachigrafica?)  o se invece si tratti di un periodo assimilabile allo stage ( ma allora perché si dovrà dar luogo alla assunzione preventiva?)

Contributo annuale all’A.R.T.

In considerazione degli effetti negativi derivanti dall’emergenza COVID-19, viene previsto l’esonero dal versamento di contributo per l’esercizio finanziario 2022 all’Autorità di Regolazione del trasporto (che, come si ricorderà, tutto l’autotrasporto contesta e non da oggi) da parte degli operatori economici operanti nel settore del trasporto.

Interventi per la portualità e i trasporti marittimi

  • Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto viene identificato quale autorità nazionale competente che agisce come coordinatore nazionale per l’interfaccia unica marittima europea, dando piena attuazione in Italia al regolamento europeo in materia.
  • Allo scopo di stimolare la crescita del tessuto economico industriale che gravita intorno ai porti in questione, il porto di Saline viene ricompreso nella circoscrizione dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto e quello di Licata nel sistema portuale Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Questa disposizione completa quanto già previsto nel testo originario del decreto legge, in cui è previsto che i porti di Arbatax e Gela siano inclusi nelle circoscrizioni di competenza delle relative Autorità di sistema portuale.
  • Si introducono misure di semplificazione in materia di dragaggi e riutilizzo dei materiali di escavo dai fondali marini, al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di economia circolare, di favorire l’innovazione tecnologica, nel rispetto, al contempo, della sicurezza del trasporto marittimo.
  • Viene ampliata la Zona logistica semplificata per il Porto e Retroporto di Genova prevedendo che ulteriori siti retroportuali siano individuati con apposito DPCM.  
  • Viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari della decontribuzione relativa a imprese esercenti attività di cabotaggio. In particolare, il beneficio si estende alle imprese armatoriali con sede legale, ovvero aventi stabile organizzazione, nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché quelle adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
  • Si prevede la proroga al 15 dicembre 2021 della riduzione dei canoni concessori applicati dalle Autorità di sistema portuale, a seguito dell’emergenza COVID-19;
  • Si incrementa il Fondo per le vittime dell’amianto destinato agli eredi e ai superstiti con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Delle risorse del fondo si possono avvalere anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi ad oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie da esposizione all’amianto, inclusi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali.

Interventi per il sistema stradale e autostradale

  • ANAS S.p.A. dovrà operare una separazione contabile delle attività di concessionaria delle strade statali e delle autostrade non a pedaggio dalle altre attività. 
  • Per la gestione delle autostrade statali a pedaggio mediante affidamenti in house si prevede la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Mims.
  • Vengono introdotte disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e degli interventi di manutenzione straordinaria, e a promuovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture della A22, prevedendo la possibilità di procedere all’affidamento della nuova concessione mediante il ricorso al project financing
  • Le società regionali che non hanno provveduto ad avviare o a concludere con un provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per l’affidamento delle autostrade di rilevanza regionale sono sciolte e messe in liquidazione mediante la nomina di un Commissario straordinario. Particolarmente importante è tale questione per la annosa e “penosa” vicenda della Roma-Latina.
  • Al fine di velocizzare la realizzazione di interventi sulla rete stradale e autostradale vengono previsti i seguenti interventi:
    • per ridurre i tempi per la ridefinizione del rapporto concessorio e quelli per la realizzazione dell’intervento sulla tratta Tarquinia-San Pietro in Palazzi, viene autorizzato l’acquisto dei progetti già elaborati dalla Società Autostrada tirrenica Spa da parte della società ANAS Spa, previa acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
    • viene previsto un finanziamento per la progettazione di fattibilità tecnico–economica relativa all’adeguamento e alla messa in sicurezza della strada statale 1 Aurelia nel tratto compreso tra il comune di Sanremo e il comune di Ventimiglia;
    • per realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade comunali di Roma Capitale, si prevede la stipula di apposita convenzione con ANAS Spa e consentito l’utilizzo delle risorse già disponibili per interventi di manutenzione straordinaria nell’ambito del Contratto di programma tra l’ANAS Spa e il Mims, nel limite di 5 milioni di euro.
  • Vengono sospesi, come aveva chiesto a gran voce Assotir insieme alle altre Associazioni del settore ed ai Sindaci dei territori interessati, gli aumenti dei pedaggi sulle autostrade A24 e A25 fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, sono congelati gli aumenti tariffari delle concessionarie autostradali fino alla definizione dei piani economici finanziari. 
  • Al fine di migliorare le connessioni tra snodi ferroviari e autostradali, il Mims, d’intesa con i concessionari delle tratte autostradali, procederà alla valutazione e individuazione, sulla base di analisi di fattibilità tecnico-economica, dei siti per la costruzione di caselli autostradali funzionali all’accesso alle stazioni ferroviarie per l’alta velocità e per l’alta capacità di prossima realizzazione.

Interventi per la mobilità sostenibile

Il Testo pubblicato rafforza le norme per garantire la sicurezza dei monopattini elettrici:

  • Il limite di velocità scende da 25Km/h a 20 Km/h, mentre resta confermato a 6 Km/h nelle aree pedonali.
  • È previsto l’obbligo di un segnalatore acustico, di un regolatore di velocità fino a 20 km/h e, a partire dal 1° luglio 2022, delle frecce e di indicatori di freno su entrambe le ruote.
  • I monopattini già in circolazione prima di tale termine devono adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.
  • Si prevede poi che, da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini – per poter circolare sulla strada pubblica – devono essere provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti.
  • I monopattini elettrici non possono circolare sui marciapiedi (salvo la conduzione a mano) e non possono essere parcheggiati sui marciapiedi, salvo in aree individuate dai Comuni, mentre resta la possibilità di parcheggiare negli stalli riservati alle biciclette e ai ciclomotori.
  • Per evitare la sosta selvaggia gli operatori di noleggio di monopattini devono prevedere l’obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione
  •  Inoltre, gli operatori sono tenuti ad organizzare, in accordo con i Comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull’uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle app per il noleggio le regole fondamentali. Viene poi introdotta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo per chi circola con un monopattino a motore manomesso.
  • Vengono ridotti gli oneri amministrativi e documentali occorrenti per usufruire delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli destinate alle persone con disabilità.
  • Viene modificata la disciplina per il riconoscimento dei contributi, erogati dal Ministero dello sviluppo economico, previsti per chi installa i kit di riqualificazione elettrica su veicoli originariamente immatricolati con motore termico e per l’acquisto in Italia anche in locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica.
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