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Variazione di trasferimento della sede legale dell’impresa. Il Ministero indica la procedura da seguire per il REN e l’Albo.

Variazione di trasferimento della sede legale dell’impresa. Il Ministero indica la procedura da seguire per il REN e l’Albo.

1 Aprile 2019

Con la circolare n. 1 del 29 marzo 2019, a firma del Capo Dipartimento, la Direzione Generale per il Trasporto Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato nuove istruzioni per il caso di operazioni di trasferimento, da una provincia ad un’altra, della sede legale di un’impresa iscritta all’Albo degli autotrasportatori ed al REN.

Attualmente, infatti, le procedure informatiche in essere hanno evidenziato difficoltà a concludere l’operazione in tempi brevi, oltre al fatto che la motorizzazione della provincia di partenza deve oggi cancellare l’impresa (dall’Albo e a volte anche dal REN) prima ancora che la UMC di destinazione possa procedere alla sua nuova iscrizione.

Con la nuova procedura  viene precisato che tutta l’operazione di trasferimento va fatta tempestivamente a partire da quando la variazione della sede è stata registrata presso il registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio.

Da quel momento, l’impresa deve inviare, riempiendo il modello C, allegato alla circolare ministeriale n. 4 del 24 luglio 2015, una comunicazione di avvenuto trasferimento della sede, sia alla Motorizzazione di partenza, sia a quella di destinazione.

La UMC di partenza, ricevuta la comunicazione, verifica la correttezza dei dati e dei requisiti dell’impresa iscritta, l’avvenuto cambio di sede legale nel registro imprese e procede con l’avvio della nuova procedura informatica di trasferimento alla UMC della nuova sede legale, senza cancellare l’impresa dal REN e dall’Albo.

La UMC di destinazione, ricevuta telematicamente la notizia dell’avvenuto ambio di competenze, provvede ad attribuire all’impresa un nuovo numero di Albo (aggiornandone i dati nel sistema informatico: indirizzo sede, nuova CCIAA di riferimento ed eventualmente anche quelli relativi allo stabilimento, qualora richiesti dall’impresa nella comunicazione), mentre il numero di REN rimane identico, posto che la sua numerazione è unica e nazionale.

La circolare precisa infine che il trasferimento di competenze, da una UMC ad un’altra, non necessita l’avvio di alcun tipo di procedimento volto all’accertamento dei requisiti per l’esercizio della professione di autotrasportatore posseduti dall’impresa, pur restando ferma la possibilità, per gli U.M.C. di esercitare in ogni momento – sulla base di specifiche ragioni che ne determinassero la necessità – il proprio potere di verifica del perdurare della regolarità dell’iscrizione all’Albo e dei presupposti per l’esercizio dell’attività.

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