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Trasporto Rifiuti: l’attestazione di idoneità dei veicoli compete al Responsabile tecnico dell’impresa
Con deliberazione del 9 settembre 2014, il Comitato nazionale Albo Gestori ambientali ha approvato lo schema di attestazione dell’idoneità dei veicoli e delle carrozzerie mobili in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare che, in forza del nuovo Regolamento (art. 15, comma 3, del D.M. 120/2014), va ora effettuata direttamente dal Responsabile tecnico dell’impresa di trasporto e non più come perizia giurata da parte di un ingegnere o chimico iscritto al relativo albo professionale, con un notevole risparmio di tempi e di costi per le aziende.
Detta attestazione può essere usata sia dalle imprese che si iscrivono all’Albo Gestori per la prima volta, sia da quelle già iscritte che intendono variare il numero dei veicoli o delle carrozzerie mobili autorizzati del proprio parco veicolare (o per integrare i codici CER, o le categorie dei rifiuti trasportabili o anche le attrezzature dei veicoli).
Dopo aver ricordato che l’attestazione non è dovuta per i trattori stradali (che per loro natura non hanno capacità di carico), la delibera consente che l’attestazione relativa a più di un veicolo o carrozzeria mobile possa essere redatta in un unico documento, purché vengano riportati, per ciascun veicolo o carrozzeria mobile, tutti gli elementi contenuti nello schema ora approvato (ad es. la targa, il telaio e la revisione di ciascun veicolo; le attrezzature installate e la presenza di coperture per le carrozzerie mobili, quali le cd. vasche). Nel caso delle carrozzerie mobili – precisa infine la delibera – “l’attestazione del responsabile tecnico deve essere redatta per almeno una delle carrozzerie mobili che si intendono utilizzare” e che una volta resa detta attestazione, “l’impresa … può utilizzare tutte le carrozzerie mobili che hanno le stesse caratteristiche della carrozzeria mobile oggetto dell’attestazione”.

