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Trasporto rifiuti, il Comitato Nazionale Albo gestori ambientali fornisce dei chiarimenti circa i requisiti e le verifiche del Responsabile Tecnico delle imprese di autotrasporto

15 Gennaio 2018

Oltre a questa specifica, il Comitato Nazionale ha stabilito come devono essere interpretate le disposizioni relative al nuovo istituto dell’affiancamento al Responsabile Tecnico (come ad esempio la data dalla quale decorre l’esperienza, la validità dell’esperienza maturata per il trasporto di rifiuti pericolosi, dimostrazione dell’affiancamento ecc..) e quelle riguardanti la dispensa per le verifiche d’esame.

Quest’ultima risulta valida solo per i Responsabili Tecnici che, in contemporanea, sono stati anche legali rappresentanti nelle imprese in cui hanno lavorato per almeno vent’anni. Nella dispensa viene fornito il modulo di richiesto (allegato A), la dichiarazione di atto notorio (allegato B), nonché il modello di Attestato stesso (allegato C).

Nella circolare in esame, infine, il Comitato risolve anche due dubbi sulla verifica iniziale per il Responsabile Tecnico, dando chiarimenti a proposito delle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 3 della delibera 6/2017.

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