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Trasporto rifiuti: entro il 30 aprile scadenze di RENTRI e diritto annuale d’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Trasporto rifiuti: entro il 30 aprile scadenze di RENTRI e diritto annuale d’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

16 Aprile 2026

Così come previsto dal D.M. n.120 del 2014, si ricorda che entro il 30 aprile è necessario effettuare il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. In caso di prima iscrizione o di variazione della classe, il diritto annuo deve essere versato in misura proporzionale ai mesi intercorrenti tra la data di iscrizione o variazione e il 31 dicembre. Il mancato pagamento del diritto annuo entro i termini stabiliti comporta la sospensione automatica dall’Albo, che permane fino alla presentazione, alla Sezione competente, della prova dell’avvenuto pagamento. Qualora la sospensione si protragga per oltre dodici mesi, è prevista la cancellazione dall’Albo.

Si ricorda inoltre che il 30 aprile rappresenta anche il termine per il versamento del contributo annuale dovuto al RENTRI. Il contributo annuale va pagato per ogni unità locale al momento della richiesta di iscrizione ed è stabilito in base alla tipologia di soggetto:

–             100 euro per unità locale per:

  • enti e imprese che producono rifiuti iniziali con oltre 50 dipendenti;
  • trasportatori, senza considerare il numero di dipendenti;
  • soggetti che effettuano attività di trattamento dei rifiuti, indipendentemente dal personale;
  • intermediari, a prescindere dal numero di dipendenti;
  • soggetti indicati all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

–             50 euro per unità locale per:

  • enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con un numero di dipendenti tra 11 e 50.

–             15 euro per unità locale per:

  • produttori di rifiuti che non rientrano nelle categorie precedenti.

L’iscrizione si perfeziona con il pagamento del contributo e l’invio della pratica alla Sezione Regionale.

Per il terzo scaglione, il termine va dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.

Se pagamento e invio avvengono entro il 31 dicembre 2025, l’obbligo è assolto per il 2025 e il contributo 2026 va versato entro il 30 aprile 2026. Se invece si conclude tra il 1° gennaio e il 13 febbraio 2026, il contributo copre direttamente tutto il 2026, senza ulteriori versamenti fino al 30 aprile dell’anno successivo.

Contributo annuale (anni successivi al primo)

Il contributo va versato entro il 30 aprile di ogni anno ed è pari a:

–             60 € per unità locale:

  • imprese produttrici iniziali di rifiuti con oltre 50 dipendenti,
  • trasportatori,
  • soggetti che trattano rifiuti,
  • intermediari e soggetti ex art. 18 D.M. 59/2023;

–             30 € per unità locale: imprese produttrici iniziali con 11–50 dipendenti;

–             10 € per unità locale: altri produttori.

L’operatore deve verificare ogni anno la propria posizione contributiva ed effettuare il pagamento entro il 30 aprile, esclusivamente tramite l’area riservata RENTRI (“Pratiche / Contributo annuale”).

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