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Trasporti eccezionali: modificati i limiti di massa con l’introduzione del D.L. Infrastrutture
Con l’entrata in vigore del Decreto 121/2021 (cosiddetto decreto Infrastrutture) sono state introdotte significative novità concernenti i trasporti eccezionali. Più nello specifico, la modifica all’articolo 10 del Codice della Strada ha ridotto la massa complessiva degli elementi divisibile caricati su autoarticolati o autotreni per queste tipologie di trasporti.
Fino a prima dell’entrata in vigore del D.L 121/2021, infatti, era possibile trasportare fino a sei unità di “blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia nonché di prodotti siderurgici coil e laminati grezzi” con i seguenti vincoli:
- 38 ton per i veicoli isolati a tre assi;
- 48 ton per i veicoli isolati a quattro assi;
- 86 ton per i complessi veicolari a sei assi;
- 108 ton per i complessi a otto assi.
Oggi, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Infrastrutture, è stato eliminato il limite delle 108 tonnellate per i complessi a otto assi.
I limiti sopracitati possono essere superati solo per i trasporti di un unico pezzo indivisibile mentre per i trasporti eccezionali di più elementi restano in vigore le regole attuali che prevedono la richiesta di autorizzazione all’ente gestore della strada previo il pagamento di un importo per il transito da effettuare.