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Tachigrafo: dal 1° luglio 2026 scatta l’obbligo di installazione per i veicoli superiori alle 2,5 ton. Attraverso una circolare, il MIT fornisce i primi chiarimenti

Tachigrafo: dal 1° luglio 2026 scatta l’obbligo di installazione per i veicoli superiori alle 2,5 ton. Attraverso una circolare, il MIT fornisce i primi chiarimenti

17 Aprile 2026

Con circolare n.9674 del 16 aprile 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito i primi chiarimenti in merito alla installazione e all’utilizzo del tachigrafo per i veicoli di massa complessiva superiore alle 2,5 tonnellate e fino alle 3,5 tonnellate che diventeranno obbligatori in caso di operazioni di trasporto merci internazionali o di cabotaggio a partire dal prossimo 1° luglio.

Nello specifico, la circolare in questione ricorda che i veicoli sopracitati dovranno essere equipaggiati con la seconda versione di tachigrafo intelligente (G2V2), che consente di:

  1. registrare automaticamente i passaggi di frontiera tramite il sistema di localizzazione satellitare GNSS;
  2. registrare automaticamente la posizione ogni 3 ore cumulative di guida e durante le operazioni di carico/scarico;
  3. trasmettere alcuni dati alle autorità di controllo per mezzo di comunicazioni DSRC e consentire la verifica durante la marcia del regolare funzionamento del tachigrafo.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La circolare ricorda che, per effetto delle modifiche introdotte dal pacchetto mobilità (Regolamento UE 1054/2020) ai Regolamenti 561/06 e 165/2014, ricadono nell’estensione dell’applicazione dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo e del corretto utilizzo del tachigrafico, oltre che i veicoli per le operazioni di trasporto soprarichiamate, anche i trasporti di merci in conto proprio in ambito internazionale in cui la guida costituisce l’attività principale del conducente.

In conseguenza di ciò, sono esclusi dall’estensione, i trasporti di merci:

  • in conto terzi o in conto proprio in ambito nazionale;
  • in ambito internazionale in conto proprio quando la guida non costituisce l’attività principale del conducente.

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

Dal momento che la nuova normativa prevede l’installazione della seconda versione del tachigrafo intelligente su mezzi che prima ne erano sprovvisti, dal 1° luglio 2026 i conducenti dovranno essere anche muniti della carta del conducente. Inoltre, la circolare in oggetto ricorda che, in presenza di documentazione attestante una relazione di traffico internazionale, il conducente sia sempre tenuto alle registrazioni sin dall’inizio del periodo di lavoro giornaliero del giorno in cui effettua il trasporto internazionale o di cabotaggio osservando per cui il rispetto anche del risposo settimanale.

La circolare sottolinea che, come la prima, anche la seconda versione di tachigrafi intelligenti, in presenza del segnale satellitare, l’apparecchio tachigrafico registra le coordinate di posizione del veicolo oltre che all’inserimento del paese effettuato dal conducente ad inizio e fine attività, anche ogni 3 ore cumulative di guida. Inoltre, la seconda versione di tachigrafo intelligente registra automaticamente i dati inerenti all’attraversamento di frontiera. I dati di localizzazione registrati sul tachigrafo sono visualizzabili attraverso la stampa delle attività giornaliere.

Chiaramente l’estensione della normativa comporta che i conducenti dovranno presentare ogni registrazione fatta durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti al 1° luglio 2026 finalizzata a consentire una verifica puntuale sull’osservanza della normativa sociale, salvo che il conducente non sia mai stato tenuto, prima del 1° luglio 2026, al rispetto delle norme del regolamento (CE) 561/2006.

REGIME MISTO NAZIONALE/INTERNAZIONALE

La circolare, inoltre, stabilisce che la registrazione delle attività del conducente in ambito nazionale  potrà essere effettuata in modo analogo alle ipotesi in cui viene impiegato il veicolo in trasporti che, ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CE) 561/2006, rimangono fuori dal campo di applicazione della norma europea, attivando cioè la funzione “out of scope” (Sebbene sia opportuno inserire sempre la carta del conducente nel tachigrafo in modo che il conducente possa sempre disporre di idonea documentazione per provare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti, la funzione “out of scope” è attivabile, anche senza inserire nell’unità di bordo la carta tachigrafica).

Inoltre, nella circolare in oggetto, si ricorda che il conducente che alterna periodi di guida di veicoli in ambito nazionale esclusi dal regime di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 tramite veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, con periodi di guida in ambito internazionale o di cabotaggio soggetti all’obbligo del tachigrafo (mediante veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5t) è tenuto a garantire la continuità delle registrazioni per i 56 giorni precedenti al controllo.

FORMAZIONE DEI CONDUCENTI E ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

Dal 1° luglio 2026 gli obblighi di organizzazione, formazione, istruzione e controllo, previsti a carico delle imprese, trovano applicazione anche con riferimento ai conducenti dei veicoli di massa massima ammissibile, superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, durante l’esecuzione di operazioni di trasporto internazionale e/o di cabotaggio.

A tal proposito, la nota del Ministero ricorda che sono applicabili sia le disposizioni del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 215/2016 e della relativa circolare n. 2720 del 13.2.2017.

Pertanto, eventuali violazioni al Capo II del regolamento (CE) 561/2006 e del regolamento (UE) 165/2014 commesse dai conducenti in argomento vengono valutate ai fini della responsabilità oggettiva dell’impresa, secondo quanto indicato dal Ministero dell’interno.

Infine, in tema di formazione degli autisti, la circolare ricorda che i conducenti dei veicoli oggetto della estensione normativa non sono soggetti al conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC).

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