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Tachigrafo ed orari di guida: per la Polstrada l’impresa non ha sanzioni se ha formato e istruito i propri autisti

Tachigrafo ed orari di guida: per la Polstrada l’impresa non ha sanzioni se ha formato e istruito i propri autisti

26 Marzo 2017

Come si ricorderà, infatti, la Direzione Generale del Trasporto Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il D. Dirigenziale n. 215 – Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento cronotachigrafi – del 12 dicembre 2016 e, successivamente, con la Circolare 2720 del 13/02/2016, ha disciplinato gli obblighi imposti alle imprese dal Regolamento (UE) n. 165/2014 circa la regolare tenuta dei documenti prescritti dal Regolamento (CE) n. 561/2006, l’organizzazione di specifici corsi di formazione in materia di corretto utilizzo del tachigrafo e l’accertata frequenza di tali corsi da parte dei loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione, unitamente all’assolvimento degli oneri di informazione e di controllo posti a carico dell’impresa, dalla fornitura di adeguate istruzioni all’autista alla verifica trimestrale, in contraddittorio con lo stesso autista, delle risultanze dei tracciati tachigrafici.

A comprova della regolare frequenza ai Corsi organizzati secondo le regole del Decreto Dirigenziale 215/2016, come si ricorderà, tanto l’autista quanto l’azienda ricevono uno specifico Attestato.

Proprio grazie a ciò, afferma ora la Direzione della Polizia Stradale, l‘organo di polizia che contesti all’autista una infrazione alle norme dei Regolamenti europei 561/2006, 165/2014 o 3821/1985 non procederà a contestare all’impresa da cui l’autista dipende l’art. 174, c. 14, CdS, qualora venga data prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso la presentazione all’agente dell’attestato in parola.

La Polizia Stradale si premura di sottolineare che ciò potrà valere solo quando si tratti di infrazioni lievi che non presuppongono evidenti carenze organizzative  e quindi quelle definite come infrazioni minori (IM) nell’allegato III del Reg. (UE) 2016/403 che, a beneficio dei nostri lettori, riportiamo in allegato.

In tutti gli altri casi, invece, si procederà alla contestazione dell’art. 174, c. 14, CdS, rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa al Prefetto o al Giudice di Pace, in sede di ricorso ex articoli 203 e 204-bis CDS, esprimendo parere favorevole al loro accoglimento ogniqualvolta si dia prova non solo di adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo, ma anche del fatto che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa.

A tal fine va valutata positivamente la produzione, nei casi previsti di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le norme in esame.

Ne esce confermata, quindi, la necessità assoluta, per l’impresa, di far svolgere ai propri dipendenti i Corsi di formazione sopraricordati e di adempiere a tutte le prescrizioni previste dal Decreto Dirigenziale 215/2016 in tema di fornitura di adeguate istruzioni all’autista e di verifica trimestrale, in contraddittorio con lo stesso autista, delle risultanze dei tracciati tachigrafici.

Non solo per evitare di dover adire il Giudice di Pace – con tutti i costi e con tutte le incognite del caso – per dimostrare di aver comunque provveduto alla formazione di propri dipendenti, ma soprattutto per evitare che l’accumularsi di sanzioni a carico dell’impresa per mancata o insufficiente formazione dei propri autisti su questioni delicatissime in tema di sicurezza della circolazione e di rispetto dei diritti alla salute ed al riposo dei lavoratori, finisca per imporre un intervento da parte degli organi Ispettivi del Ministero del lavoro.

Ricordiamo, peraltro, che Trasfoservice 2001 S.r.l., la società di formazione e servizi del SISTEMA ASSOTIR, è accreditata per l’organizzazione dei Corsi di formazione degli autisti e che gli interessati possono ottenere ogni necessaria informazione, sia telefonicamente – +39067221815 – sia tramite mail – sistema@assotir.it – rivolgendosi alla Sede Nazionale del SISTEMA ASSOTIR.

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