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T.I. Assotir al TAR del Piemonte, contro l’Autorità di Regolazione dei Trasporti: Presentato il ricorso contro la pretesa di versamento del contributo annuale da parte delle imprese di autotrasporto
Peraltro non è passata che qualche settimana che proprio il Tar del Lazio ci ha ricordato che al settore non possono essere riconosciuti costi minimi obbligatori, proprio in quanto si tratta di un’attività assolutamente imprenditoriale che deve riuscire, secondo il TAR del Lazio, a trovare sul mercato i propri equilibri e la propria capacità di generare reddito e profitti.
Proprio qui si annida il cuore della contestazione che T.I. Assotir svolge nei confronti della pretesa dell’Autorità: essa, infatti, secondo le Leggi che la disciplinano, può e deve occuparsi solo di quelle imprese che svolgono servizi pubblici e/o a tariffazione, regolamentati e di pubblica utilità.
Peraltro, come ricorda ancora T.I. Assotir, per l’autotrasporto c’è già una Autorità ed anch’essa, com’è noto, richiede alle imprese un contributo annuale: si chiama ALBO NAZIONALE DELL’AUTOTRASPORTO ed è, a giudizio dell’Associazione, l’unica Istituzione titolata a disciplinare l’accesso e l’esercizio della professione.
Sulla vicenda, per ragioni analoghe a quelle sostenute da T.I. Assotir, il Tar del Piemonte aveva già sollevato la questione dinanzi alla Corte Costituzionale dalla quale, ad oggi, si attende ancora la definitiva decisione.
T.I. Assotir, in attesa del giudizio finale della Consulta e a tutela dei propri associati, ha impugnato la deliberazione dell’Autorità di Regolazione dei trasporti, chiedendo al Tar la sospensione della richiesta di versamento della quota d’iscrizione.
Sull’argomento T.I. Assotir si riserva di tornare man mano che la vicenda vedrà ulteriori sviluppi.







