News
Stabilità 2016. Tante conferme e qualche importante novità per l’autotrasporto italiano
DEDUZIONI FORFETARIE
Una boccata di ossigeno per le piccole imprese di autotrasporto è data dalla certezza che sono salve lededuzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori delle ditte individuali o delle S.n.c., che guidino personalmente i propri camion.
Come si ricorderà, sul mantenimento o meno delle deduzioni l’anno scorso ci furono i principali momenti di tensione tra Autotrasportatori e Governo e solo l’unità della categoria riuscì ad evitare il sostanziale azzeramento del beneficio.
Le deduzioni ora sono articolate in due sole fasce. Sparisce la distinzione tra trasporti regionali ed extra-regionali, che ora fanno parte di un’unica fascia, mentre rimane quella che riguarda i trasporti svolti all’interno del Comune dove ha residenza l’autotrasportatore.
La norma non fissa il valore delle due fasce, ma precisa solo che i trasporti svolti all’interno del Comune consentiranno al trasportatore un beneficio pari al 35% di quello riconosciuto ai colleghi che esercitano l’autotrasporto sulle medie e lunghe percorrenze.
Con il successivo decreto di riparto verranno definite sia l’entità globale delle risorse destinate a questa voce di spesa che l’entità delle deduzioni, anche tenendo conto delle rilevazioni statistiche realizzate dall’amministrazione finanziaria
RECUPERO DELLEACCISE SUL GASOLIO
La Legge di Stabilità mantiene anche per il 2016 il credito d’imposta per le accise sul gasolio utilizzato dagli autotrasportatori, ma riduce l’accesso al beneficio solamente per i consumi effettuati da veicoli con motore Euro 3 o più moderno.
Lo sconto delle accise sul gasolio per l’autotrasporto sarà infatti legato, dal 2016, alla classe ambientale del camion. Questa è la condizione che il Governo ha imposto per salvaguardare questo beneficio che rappresenta una voce decisiva nel bilancio di molti trasportatori.
Va infatti sottolineato che, pur in un periodo di ribasso forsennato del prezzo del petrolio, le quotazioni del gasolio non hanno seguito in modo coerente tale curva discendente.
Sul costo alla pompa del gasolio pesa come un macigno, infatti, il carico fiscale di cui il carburante è gravato in Italia più che in altri Paesi.
Proprio per questo l’eliminazione della misura avrebbe comportato una sosrta di “Caporetto del trasporto italiano, di fronte all’aggressività di sistemi trasportistici che possono contare su un sistema fiscale assai meno pesante del nostro e, in taluni casi, anche recentemente assurti agli onori delle cronache, anche su un assai opaco mercato nazionale dei carburanti.
In sostanza, dal prossimo anno chi svolge trasporti stradali con automezzi equipaggiati con motori Euro Zero, Euro 1 ed Euro 2non otterrà alcun rimborso delle accise, anche se l’autoveicolo ha massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate (che resta la condizione necessaria per ottenere il beneficio).
Ricordiamo che i veicoli Euro Zero erano già stati esclusi dalla Legge di Stabilità 2015.
Il ministero dell’Economia è incaricato dalla Legge di monitorare l’effettivo tiraggio del provvedimento di rimborso delle accise e di rilevare eventuali risparmi che l’esclusione dei veicoli più inquinanti (e, in buona sostanza, anche maggiori consumatori di carburante) potrà produrre rispetto agli anni precedenti.
L’autotrasporto ha però ottenuto che le risorse derivanti dal maggiore virtuosismo nei comportamenti dei trasportatori determini un premio per l’insieme della categoria.
Nel caso, infatti, si riuscisse ad ottenere un concreto risparmio, i soldi così ricavati saranno destinati a due fini:
- La maggior parte delle risorse, ossia l’85%, andrà nel Fondo per l’acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone locale e regionale (istituito dalla stessa legge di Stabilità),
- Tuttavia il 15% delle minori uscite potrà essere usato perincentivare l’acquisto di veicoli industrialidell’ultima generazione da parte delle imprese di autotrasporto di merci.
DISATTIVAZIONE DELLE “CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA”
Sempre in tema di accise, la Legge di Stabilità disattiva per il 2016 le cosiddette “clausole di salvaguardia”, quelle norme, cioè, che avrebbero portato ad un aumento automatico delle accise ove il bilancio pubblico si fosse trovato in particolari difficoltà
La Disattivazione significa, quindi, che non dovrebbero esserci aumenti dell’accisa sui carburanti (e neppure dell’Iva) per l’intero anno.
RICAPITALIZZAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA
Come si ricorderà, l’autotrasporto era già stato ammesso ad usufruire, con particolari accorgimenti, della cosiddetta “Nuova Legge Sabbatini” per il sostegno all’aquisto di macchinari da utilizzare in azienda.
Ora la Legge di stabilità riattiva, con un investimento di 10 milioni di euro, la Sezione Speciale per l’Autotrasporto delFondo di Garanzia per le PMI.
Il fondo era fermo da settembre dopo l’annuncio del Mediocredito Centrale sull’esaurimento delle risorse della Sezione.
Con la riattivazione le imprese potranno beneficiare di due importanti novità: l’estensione della garanzia diretta all’80% del finanziamento e l’utilizzo del fondo anche per garantire i finanziamenti della “Nuova Sabatini”;
INIZIATIVE PER L’INTERMODALITÀ MARITTIMAE FERROVIARIA
Nell’attesa che la UE si decida ad emanare un organico provvedimento in materia, la Legge di Stabilità 2016 reintroduce per tre anni i contributi per le imprese che scelgano di utilizzare le autostrade del mare e la ferrovia per trasportare le merci ad esse affidate.
Nel 2016 lo stanziamento maggiore, di 45,4 milioni di euro, è dedicato al trasporto combinato strada-mare,ossia il MAREBONUS (che in passato era chiamato ecobonus, ma poi ha cambiato nome per non confonderlo con i contributi destinati alle ristrutturazioni, in chiave ecologica, dell’edilizia residenziale).
Nel 2017 la somma destinata alla misura sarà leggermente più bassa (44,1 milioni), per rialzarsi nel 2018 (48,9 milioni).
Sulle concrete modalità di attivazione della misura sono già state indette, dalla D.G. del Trasporto Stradale, opportune consultazioni che hanno riguardato tanto i trasportatori che gli armatori, che le autorità di gestione della portualità.
Si tratta, infatti, di evitare che la misura ricada sotto gli strali della UE che potrebbe vedere in tale sistema di incentivi un modo per distorcere la concorrenza, sia tra trasportatori e trasportatori che tra le stesse modalità di trasporto.
Sembra acquisito che potranno beneficiare di questo incentivo sia i nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci, sia il miglioramento di quelli già esistenti sulle rotte già esistenti con i porti dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.
Si tratta ora di vedere come gli incentivi all’armamento perché scommetta sulle “Autostrade del Mare” con più coraggio che nel recente passato, si traduca, concretamente, in un beneficio economico incontrovertibile per la categoria, posto che la misura avrà successo se – e solo se – il “cavallo sceglierà di bere” anche in un periodo in cui il prezzo del gasolio spaventa meno di quanto non lo abbia fatto nel corso degli ultimi anni,
Non va tuttavia sottovalutato che proprio in questi anni i controlli sulla corretta gestione della normativa sulle ore di guida possono incentivare oggettivamente una misura che consente di sfruttare più e meglio gli spazi offerti dalla norma, capitalizzando il periodo di oggettivo riposo di cui gode, sulla nave, il trasportatore.
Il contributo per iltrasporto combinato strada-rotaiaottiene, a sua volta, 20 milioni l’anno per il triennio 2016-2018.
Il contributo è destinato ai servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo o in partenza dai nodi logistici e portali.
Il testo prevede che, sempre a favore del trasporto combinato strada-rotaia, si possa destinare una parte delle risorse che sono già state stanziate dalla Legge di Stabilità 2015 per l’autotrasporto, ovvero, i 250 milioni di euro l’anno resi strutturali nel 2015 e che presentano una parte di risorse di difficile spendibilità nei tempi previsti.
Il ministero dei Trasporti dovràemanare un decreto attuativo,entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità, per individuare i beneficiari dei contributi, la misura degli aiuti, le modalità e le procedure per ottenerli.
Inoltre, il Governo dovrà notificare questo provvedimento alla Commissione Europea per ottenerne l’approvazione.
REGISTRO DEI CONDUCENTI INTERNAZIONALI E DECONTRIBUZIONE DEL LORO IMPIEGO PER L’ESPANSIONE ALL’ESTERO DELL’AUTOTRASPORTO ITALIANO
La norma nasce con l’accordo del 5 novembre al fine di arginare ildumpingdelle imprese estere soprattutto dell’Est Europa nelle relazioni internazionali con origine e destinazione il nostro Paese. Il provvedimento mira, quindi, a rendere più competitivo l’autotrasportodi merci e di persone italiano rispetto ai concorrenti stranieri.
Per giungere a questo risultato il Governo ha stanziato una somma decisamente importante: 65,5 milioni l’anno per il triennio 2016-2018, periodo che viene definito dalla Legge come “sperimentale”.
Il testo definitivo della Legge di Stabilità 2016 prevede, in concreto, l’esonero dell’80% dei contributi previdenziali dovuti per gli autisti che per almeno 100 gg annui, sono stati utilizzati in servizi di trasporto internazionale sui veicoli muniti di tachigrafo digitale.
L’INPS concederà il beneficio sulla base dellapriorità cronologica in cui sono pervenute le domande.
Va peraltro sottolineato come la decontribuzione si affianchi, senza metterla in discussione, alla misura, già da tempo in vigore, di non assoggettamento fiscale delle somme erogate a titolo di trasferta ai conducenti impiegati in trasporti internazionali, trasferte che, oltretutto, risultano esenti da contribuzione per una somma non indifferente.
La legge prevede che l’INPS svolga un controllo delle minori entrate derivanti dalla misura, inviando relazioni mensili ai ministeri del Lavoro, dei Trasporti e dell’Economia, allo scopo di verificare se, a fronte dei denari spesi dallo Stato, vi sia o meno recupero di traffici e, soprattutto, di traffici effettuati da camion con autisti italiani, rispetto al passato.
La misura non si estende invece premi e ai contributi dovuti all’Inail, anche se va ricordato che l’INAIL già di suo ha confermato le riduzioni di premio a favore delle imprese virtuose.
Successivi provvedimenti preciseranno i modi con cui sarà fruibile la decontribuzione.
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE IN ITALIA: TORNA, A PENA DI PESANTI SANZIONI, L’OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE
La Legge di Stabilità 2016, approvata definitivamente dal Senato il 22 dicembre 2015, reintroduce per gli autotrasporti internazionali l’obbligo di esibire la documentazione relativa al trasporto stesso.
Questo provvedimento serve per migliorare i controlli sulla regolarità dei trasporti internazionali e delle attività di cabotaggio stradale svolte dai vettori stranieri in territorio italiano.
Durante i controlli su strada, gli autisti dovranno esibire la prova documentale di essere entrati in Italia svolgendo un trasporto internazionale, mostrando un qualunque documento di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa internazionale (di norma la lettera di vettura internazionale) o nazionale.
Se tale documentazione non risultasse presente sul camion, la norma prevede sia una sanzione amministrativa, sia il fermo del veicolo.
Il fermo cessa quando il vettore presenta la documentazione richiesta.
In questo periodo il veicolo è affidato in custodia, a spese dell’impresa responsabile della violazione, ai soggetti che ne sono autorizzati.
Per attuare le sanzioni e il fermo, la Legge si riferisce agli articoli 214 e 207 del Codice della Strada.
Per quanto riguarda le sanzioni, esse sono decisamente consistenti:
- Se l’impresa di autotrasporto fornisce la prova documentale richiesta (ma non presente in cabina) entro 60 giorni dal controllo, subirà una multa da 400 a 1.200 euro.
- Se la documentazione è incompleta o non viene fornita, la multa sale da 2.000 a 6.000 euro. Qualora ricorressero gli estremi per la contestazione, si applicheranno anche gli artt. 44 e 46 BIS della Legge 298/1974.
- Ulteriori sanzioni, ossia quelle previste dal primo e secondo comma dell’articolo 46 della Legge 298/1974, si applicano se la mancanza di documentazione non permetta di accertare la regolarità del trasporto internazionale.
- Per il pagamento si applica il meccanismo previsto per gli stranieri dall’art. 207 C.d.S, che prevede il versamento nelle mani dell’agente accertatore o, in mancanza, l’obbligo di prestare una cauzione a pena del fermo del mezzo fino ad un massimo di 60 giorni.
