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Servizi di autotrasporto: l’interesse da applicare in caso di ritardato pagamento è dell’8,05%
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito, con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2015, che, per il primo semestre 2015, il saggio d’interesse base da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento, è fissato nella misura dello 0,05% (equivalente al quello del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea).
Di conseguenza l’interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento delle fatture di trasporti, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 231/2002 per fatture pagate oltre il 60° giorno dall’emissione (in forza del comma 13 dell’articolo 83bis della legge 133/2008) è pari all’8,05% (cioè quello fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze maggiorato di otto punti).

