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Rifiuti: il Comitato Nazionale Gestori Ambientale chiarisce i requisiti e le modalità di iscrizione all’Albo delle macchine operatrici

Rifiuti: il Comitato Nazionale Gestori Ambientale chiarisce i requisiti e le modalità di iscrizione all’Albo delle macchine operatrici

18 Settembre 2026

Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali con la circolare n.7 del 17 settembre 2026 ha chiarito i  requisiti e le condizioni necessarie per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali delle macchine operatrici a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Direttoriale n.98 del 3 marzo 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nella circolare in oggetto, il Comitato Nazionale ribadisce che ai sensi dell’artt. 58 e 114 del Codice della Strada le macchine operatrici possono circolare su strada esclusivamente per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere.

Al netto di questo, il Decreto Direttoriale del MIT consente l’immatricolazione, anche come macchine operatrici, degli autocarri appartenenti alla classe dei veicoli N2 con codice di carrozzeria “BA18” ai sensi del Regolamento UE 2018/858, a condizione che vengano accertati determinati requisiti di idoneità alla circolazione.

Alla luce di ciò, il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali consente l’iscrizione allo stesso Albo dei veicoli di cui sopra, aventi massa massima complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore alle 7,5 t.

Tutto ciò premesso, il Comitato Nazionale ritiene che qualora il prelevamento di rifiuti  nell’ambito del servizio porta a porta debba avvenire in aree caratterizzate, a causa del fondo stradale o dell’ampiezza della carreggiata, da oggettive difficoltà di accesso per i normali veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, l’utilizzo della macchina operatrice deve ritenersi consentito in funzione della mera esecuzione di detta attività di prelevamento, fermo restando che i rifiuti dovranno essere trasbordati in apposito veicolo autorizzato al trasporto dei rifiuti non appena le caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali della strada lo consentono e comunque nel rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della strada.

Infine, il Comitato ricorda che relativamente a questa fattispecie di veicoli, nei provvedimenti d’iscrizione, accanto ai dati identificativi della macchina operatrice, le Sezioni riportano la seguente annotazione: “l’uso è limitato alle sole strade caratterizzate da limiti dimensionali e strutturali che le rendano non accessibili ai veicoli di maggiori dimensioni destinati al trasporto”.

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