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Rinnovo di validità della patente di guida: procedura straordinaria in caso di anomalo funzionamento del sistema informatico del CED
A causa del ripetersi, nei giorni scorsi, di una situazione eccezionale di disservizio del Portale dell’Automobilista la Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT ha fornito le istruzioni per il rinnovo di validità della patente di guida.
In questi casi, quindi, se l’idoneità alla guida è confermata, il medico certificatore singolo o collegiale deve rilasciare una ricevuta provvisoria secondo il modello allegato alla circolare 2452 del 25 gennaio, che ha una validità di cinque giorni dalla data di rilascio. La ricevuta provvisoria consente al titolare di una patente di guida, in fase di rinnovo, di guidare un veicolo anche se la patente è già scaduta alla data della visita medica.
Il medico inserisce nel sistema informatico del CED anche il certificato di visita per l’idoneità psico-fisica, indicando la data della visita medica, entro il giorno lavorativo successivo a quello di riattivazione del Portale dell’Automobilista, o in altra data indicata sul Portale stesso. In tal senso, sul sito web del Portale dell’Automobilista sarà pubblicato un apposito avviso sulla ripresa dei servizi.
La circolare specifica, inoltre, che il conducente con una patente provvisoria rimane obbligato a ottenere una ricevuta dell’invio della patente al sistema informativo del CED durante il periodo di validità, a meno che non abbia ricevuto un duplicato della patente con un periodo di validità rinnovato durante il periodo di validità del documento provvisorio