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Rifiuti: l’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce chiarimenti in merito alla non ostatività ai fini dell’iscrizione a seguito di sentenza di patteggiamento e sulle nuove norme riguardanti gli imballaggi e i centri di raccolta
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con due provvedimenti, ha reso noti degli importanti chiarimenti in tema di requisiti per l’iscrizione all’Albo e sulle nuove norme riguardanti gli imballaggi e i centri di raccolta.
Analizziamo, entrambi i provvedimenti.
Con circolare n.5 del 2 luglio 2026, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito dei chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia in tema di pronuncia di sentenza di patteggiamento come elemento ostativo per l’iscrizione all’Albo stesso.
Più nello specifico, la Riforma Cartabia del 2022 ha introdotto il comma 1-bis all’art.445 c.p.p., il quale dispone che la sentenza di patteggiamento prevista dall’art. 444, comma 2 non produce effetti extra-penali e non può essere utilizzata come prova in procedimenti civili, disciplinari, tributari o amministrativi.
Alla luce di ciò, pertanto, la sentenza di condanna ai sensi dell’art. 444 comma 2 c.p.p, come chiarito nella circolare in oggetto, non ha influenza ostativa sul requisito di iscrizione all’Albo di cui all’art. 10 comma 2 lett. d) D.M. 120/2014.
Con la delibera n.3 del 1° luglio 2026,inoltre, il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha abrogato la deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025 e modificato la deliberazione n. 5 del 3novembre 2016, per aggiornamento della Tabella D2 alle disposizioni del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 e del Regolamento (UE) 2025/40.
Entrando più nel dettaglio, il Regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio prevede che i rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti, dal 12 agosto 2026, dovranno essere classificati come imballaggi, anche laddove conferiti insieme al loro contenuto.
Allo stesso tempo il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 sui centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato ha inoltre aggiornato l’elenco dei rifiuti conferibili a tali centri.
Con la delibera in questione vengono, pertanto, incluse tutte le novità introdotte dal legislatore comunitario e nazionale:
- viene abrogata, a partire dal 12 agosto 2026, la delibera 3/2025 che consentiva la raccolta e il trasporto delle capsule di caffè o altri infusi esausti con codice EER 20 01 99 (codice non più valido dal 12 agosto 2026);
- vengono adeguati anche i requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1: (sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani) a seguito dell’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti conferibili nei centri di raccolta.


