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Accise: dal 1° al 30 giugno 2026 sarà possibile presentare le domande di rimborso relative al II trimestre 2026
L’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha reso noto, attraverso la circolare n.353642 del 24-06-2026, che sono stati pubblicati i documenti ed il software necessari alle aziende di autotrasporto per chiedere il rimborso delle accise del 2° trimestre 2026, ovvero quello relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026 ed imputabili a tali mesi di consumo, per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiori alle 7.5 tonnellate, adibiti al trasporto merci per conto di terzi e appartenente alla classe ecologica EURO 5 e EURO 6.
Nella presente nota, a differenza delle precedenti, le Dogane evidenziano come a decorrere dal 1° ottobre 2026 per tutti i soggetti che vorranno ottenere il rimborso delle accise su gasolio da autotrazione/HVO tramite il sistema della compensazione dei crediti in F24 sarà necessario presentare obbligatoriamente la dichiarazione in forma telematica le cui modalità di invio sono riportate nel paragrafo V della nota in esame.
Nella informativa le dogane ricordano anche che, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, con più provvedimenti, emanati nel corso del trimestre in oggetto, l’aliquota normale di accisa sul gasolio impiegato come carburante di cui all’Allegato I al D.Lgs. n. 504/95 (TUA), fissata a decorrere dal 1° gennaio 2026 ad euro 672,90 per mille litri, è stata più volte rideterminata come di seguito indicato:
- per il periodo 19 marzo – 7 aprile 2026 ad euro 472,90 per mille litri (cfr, art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, in combinato disposto con il decreto interministeriale 18 marzo 2026);
- per il periodo 8 aprile – 1° maggio 2026 ad euro 472,90 per mille litri (cfr, art. 8-bis, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42);
- per il periodo 2 maggio – 10 maggio 2026 ad euro 472,90 per mille litri (cfr, art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63);
- per il periodo 11 maggio – 22 maggio 2026 ad euro 472,90 per mille litri (cfr, art. 1, comma 1, del decreto interministeriale dell’8 maggio 2026);
- per il periodo 23 maggio – 6 giugno 2026 ad euro 572,90 per mille litri (cfr, art. 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89);
- per il periodo 7 giugno – 3 luglio 2026 ad euro 622,90 per mille litri (cfr, art. 1, comma 1, del decreto interministeriale 5 giugno 2026).
Come ricorda la circolare in oggetto, anche l’aliquota di accisa per l’HVO (gasolio paraffinico ottenuto da sintesi o da idrotrattamento) è stata più volte rideterminata come di seguito indicato:
- per il periodo 8 aprile – 1° maggio 2026 ad euro 472,90 per mille litri (cfr, art. 8-bis, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42);
- per il periodo 2 maggio – 10 maggio 2026 ad euro 472,90 per mille litri (cfr, art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63);
- per il periodo 23 maggio – 6 giugno 2026 ad euro 572,90 per mille litri (cfr, art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89).
Indipendentemente però dalle rideterminazioni delle aliquote di accise più volte effettuate per le ragioni di cui sopra, le dogane sottolineano come il riallineamento delle aliquote del gasolio usato come carburante disposto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 43/2025 e le rideterminazioni temporanee delle aliquote di accisa sopramenzionate non comportano effetti, sotto l’aspetto fiscale delle accise, sugli esercenti attività di trasporto di merci e di determinate categorie di trasporto di persone ricompresi dall’art. 24-ter del TUA, permanendo la specifica aliquota di accisa sul gasolio commerciale prevista dal punto 4-bis della Tabella A pari ad euro 403,22 per mille litri. L’entità del rimborso potrà variare in base alla categoria di appartenenza del carburante/biocarburante di volta in volta rifornito, come sopra specificate, e della conseguente relativa aliquota di accisa liquidata sul prodotto da parte del soggetto obbligato d’imposta (art. 2, comma 4, del TUA) al momento dell’immissione in consumo o anche, eventualmente, in funzione della mancata conoscenza di tale informazione.
Alla luce di ciò e delle rideterminazioni effettuate, nella dichiarazione relativa al 2° trimestre 2026 si recupereranno i seguenti importi per i quali dovranno essere compilati i seguenti campi:
GASOLIO AUTOTRAZIONE
- per il periodo 1° aprile – 22 maggio è pari ad euro 69,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 472,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-1 della dichiarazione);
- per il periodo 23 maggio – 6 giugno è pari ad euro 169,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 572,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-2 della dichiarazione);
- per il periodo 7 giugno – 30 giugno è pari ad euro 219,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 622,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-3 della dichiarazione);
HVO
- per il periodo 1° aprile – 7 aprile è pari ad euro 214,18 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri) che grava su tali carburanti (Quadro A-4 della dichiarazione);
- per il periodo 8 aprile – 10 maggio è pari ad euro 69,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 472,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-5 della dichiarazione);
- per il periodo 11 maggio – 22 maggio è pari ad euro 214,18 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri) che grava su tali carburanti (Quadro A-6 della dichiarazione);
- per il periodo 23 maggio – 6 giugno è pari ad euro 169,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 572,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-7 della dichiarazione);
- per il periodo 7 giugno – 30 giugno è pari ad euro 214,18 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-8 della dichiarazione).
PER I GASOLI PARAFFINICI OTTENUTI DA SINTESI O DA IDROTRATTAMENTO (HVO) TAL QUALI DI CUI NON SI HANNO INFORMAZIONI DA PARTE DEL FORNITORE SUL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 4, SECONDO PERIODO, DEL D.LGS. N. 43/2025:
- per il periodo 1° aprile – 22 maggio è pari ad euro 69,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 472,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-1 della dichiarazione);
- per il periodo 23 maggio – 6 giugno è pari ad euro 169,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale ad euro 572,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-2 della dichiarazione);
- per il periodo 7 giugno – 30 giugno è pari ad euro 214,18 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-8 della dichiarazione).
Infine, le Dogane hanno inserito un ulteriore quadro, il Quadro A-9, in cui devono essere inseriti i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 riforniti da distributori privati di carburanti, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all’impianto nel periodo 1° gennaio – 18 marzo 2026 in vigenza dell’aliquota d’accisa normale pari ad euro 672,90 per mille litri, come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel trimestre di consumo in oggetto (1° aprile – 30 giugno).
Si ricorda, inoltre, che all’indirizzo Internet Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2026 – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it) è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati.
In alternativa, e solo per questo trimestre, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.
Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel modello F24 è sempre il “6740”.
Relativamente alle modalità di compilazione dei Quadri A-n della dichiarazione del presente trimestre, tenuto conto delle novità introdotte, appare utile precisare che:
• nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1°aprile” e “30 giugno” dell’anno 2026; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date;
• la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente inserisce, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri dei carburanti indicati nello specifico Quadro A-n riforniti ai mezzi nel periodo individuato nel medesimo Quadro o comunque imputabili a tale periodo sulla base dei criteri specificati in precedenza nel presente paragrafo;
• nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di effettivo funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, avendo cura di imputarli, in ciascun Quadro A-n, ai litri di carburante consumati e inseriti nella specifica colonna “LITRI CONSUMATI”, anche, laddove necessario, ripartendo per Quadro A-n il totale dei chilometri percorsi dal mezzo, o delle ore di effettivo funzionamento, (differenza della lettura del contachilometri o contaore a fine e inizio trimestre), sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto o, in alternativa, sulla base dei rifornimenti (litri) effettuati per ciascun carburante.
Si rammenta, infine, che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2026, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2028.


