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RENTRI: l’Ispettore Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al rapporto tra obbligo di geolocalizzazione dei mezzi per il trasporto rifiuti pericolosi e rispetto dello Statuto dei Lavoratori
Con circolare n.831 del 28 gennaio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in materia di applicazione dell’art. 4 della legge 300/1970 per le aziende interessate dal Regolamento che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e dal RENTRI.
In particolare, l’INL ha specificato che i sistemi di geolocalizzazione GPS installati sui mezzi per il trasporto di rifiuti pericolosi, previsti dal RENTRI, non configurano un controllo a distanza illecito dei lavoratori in quanto considerati meri “strumenti di lavoro” necessari per lo svolgimento delle attività.
Pertanto, l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi, per le aziende non comporta un obbligo di stipulazione preventiva di accordi con le organizzazioni sindacali o la richiesta di autorizzazioni allo stesso ispettorato, viceversa, qualora le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4, co. 1, della Legge 300/1970.
Ovviamente però, essendo il RENTRI un sistema di tracciabilità dei rifiuti è necessario che l’installazione dei dispositivi GPS avvenga, in ogni caso, nel rispetto della normativa sulla privacy.

