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Reato di evasione contributiva, l’INPS mette a regime il sistema G.I.L.D.A
Sottolineiamo che l’INPS procederà all’invio della denuncia anche per tutti quei casi in cui i datori di lavoro abbiano, entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’atto di accertamento, regolarizzato la loro posizione versando quanto dovuto. Tutto ciò a fronte del fatto che, pur in presenza di una causa di non punibilità, da parte dell’Inps rimane, in ogni caso, l’obbligo di procedere alla denuncia del reato ai sensi dell’art.2 comma 1 ter del D.L. 463/1983.
Infine, ricordiamo che, sempre il sopracitato decreto legge, al comma 1 bis dell’art.2, punisce in via amministrativa gli omessi versamenti delle ritenute fino a 10.000 euro annui con una sanzione pecuniaria che va dai 10.000 ai 50.000 euro; sanzione questa che non viene applicata quando il datore di lavoro, come già detto precedentemente, regolarizzi la sua posizione entro 3 mesi dalla notifica dell’atto di accertamento o dalla contestazione.

