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Proroga della scadenza della licenza comunitaria: alcune precisazioni dal MIT
Come già precedentemente comunicato in una nostra news, il nuovo Regolamento UE 267/2021 ha prorogato, in ambito comunitario, le scadenze di patenti, CQC e altre autorizzazioni, comprese le licenze comunitarie, a causa del protrarsi della situazione di emergenza determinata dall’epidemia da Coronavirus. Tutto questo ha comportato che anche le licenze comunitarie (ed ovviamente anche le relative copie conformi) con scadenza tra il 1°settembre 2020 ed il 30 giugno 2021, vengono prorogate di 10 mesi a partire dalla data di scadenza del documento.
In virtù di ciò, la Direzione Generale per il Trasporto stradale e l’intermodalità del MIT, con circolare n.8540 del 4 marzo 2021, nonostante la proroga ed al fine di evitare che si accumulino domande di rinnovo delle licenze comunitarie stesse, in prossimità della scadenza del 30 giugno prossimo, ha invitato le imprese interessate ad effettuare le richieste di rinnovo con ampio anticipo (anche prima dei due mesi antecedenti la scadenza).
Il Ministero ha anche ribadito che:
- la proroga prevista dal Regolamento 267/2021 non riguarda le licenze già oggetto di proroga ai sensi del precedente Regolamento UE 2020/698. Ciò comporta che la proroga stessa riguarda soltanto quelle licenze che hanno la loro naturale scadenza compresa tra il 1° settembre 2020 – 30 giugno 2021;
- Se viene rilasciata una nuova licenza comunitaria a seguito di domanda di rinnovo, le copie certificate conformi emesse sulla base della precedente licenza non sono più valide;
- Se si usufruisce della proroga ai sensi del Regolamento UE 267/2021, per ragioni tecniche legate al sistema informatico non è possibile procedere al rilascio di copie certificate conformi della medesima licenza prorogata. Tutto questo in quanto il sistema non consente la stampa di copie certificate conformi di licenze già “formalmente” scadute.

