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Premi di risultato. Risoluzione Agenzia delle Entrate 19.10.2018, n. 78/E
L’Agenzia non definisce quale sia la durata del “periodo congruo”, rimettendola alla contrattazione di secondo livello.
Essa può essere indifferentemente annuale, pluriennale o minore di un anno.
Ciò che rileva, infatti, è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo stesso.
Non è, pertanto sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto. E’ necessario che il risultato di produttività o di reddito dell’azienda debba risultare incrementale rispetto al risultato che l’azienda aveva conseguito nel periodo antecedente a quello definito nell’accordo come il periodo da misurare per la maturazione del premio.
Resta fermo che se al termine del periodo congruo non si registrasse l’incremento dell’obiettivo individuato, e il datore di lavoro avesse comunque erogato il premio di risultato applicando il regime agevolativo, sarà tenuto, in occasione del pagamento della prima retribuzione utile, al recupero delle imposte non versate in occasione dell’erogazione del premio al lavoratore.