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Premi di produttività e partecipazione lavoratori alla sua crescita: c’è la detassazione al 10%

Premi di produttività e partecipazione lavoratori alla sua crescita: c’è la detassazione al 10%

31 Marzo 2016

Intanto possiamo anticiparne i contenuti.

Il decreto individua innanzi tutto i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, reddittività qualità efficienza ed innovazione cui sono da rapportare i premi ai lavoratori.

Gli incrementi possono consistere “nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”.

Questi criteri dovranno essere previsti dai contratti aziendali o territoriali.

La legge di stabilità 2016 ha previsto, come importo massimo detassabile, il limite di 2.000 euro lordi e in 50.000 euro, con riferimento all’anno precedente, il reddito che dà diritto all’agevolazione.

Nel decreto sono contenute due novità:

–     sarà possibile assoggettare all’aliquota del 10% anche le somme erogate a titolo di partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa;

–     è prevista la possibilità di optare per forme di welfare aziendale anche in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme erogate come premi di produttività o di partecipazione all’utile.

Per quanto riguarda questo ultimo punto, la novità risiede nel fatto che tutte le prestazioni di welfare, disciplinate dall’articolo 51 comma 2 della legge 917/1986 (TUIR), – ovvero quelle prestazioni volte a favorire somme e valori con funzioni sociali e di natura risarcitoria, tenuto conto dei limiti economici stabiliti dallo stesso TUIR – saranno esenti da tassazione.

Il decreto afferma, inoltre, che l’erogazione di tali beni, prestazioni, opere e servizi potranno essere corrisposte anche attraverso il rilascio di voucher, documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico che non potranno essere utilizzati da persona diversa dal titolare, né potranno essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio.

Ulteriore novità – prevista dall’art. 189 della legge di stabilità e riportata nell’art.4 del decreto – riguarda la possibilità di estendere il limite di 2.000 euro fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Cosa si intenda per questo coinvolgimento lo spiega il decreto: esso consiste, sempre tramite previo accordo aziendale o territoriale, nella realizzazione di un piano che stabilisca, ad esempio, la costituzione di gruppi di lavoro paritetici nei quali operano tanto responsabili aziendali che rappresentanti dei lavoratori, finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione.

Per ottenere i benefici previsti dalla norma occorre che i contratti aziendali o territoriali che li disciplineranno siano depositati in via telematica, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, alla DTL competente, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto tramite il modello allegato al Decreto.

Le disposizioni si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi.

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