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Per Minlavoro, se l’apprendista ha già una formazione di base non c’è bisogno di tornare ad impartirla.
Tali linee guida hanno specificato che la formazione di base e trasversale deve “indicativamente avere come oggetto una serie di competenze di carattere “generale” che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte”.
“In particolare” – ricorda il Ministero – “le Linee Guida richiamano, indicativamente, nozioni riguardanti l’adozione di comportamenti sicuri, l’organizzazione e la qualità aziendale, la capacità relazionale e comunicazionale, le competenze digitali, sociali e civiche, nonché alcuni elementi di base della professione”.
Si può, pertanto, ritenere che tale formazione, proprio in ragione dei suoi contenuti, risulti non necessaria per quei soggetti che abbiano già acquisito tali nozioni di base nel corso di precedenti esperienze lavorative.
Analogamente si deve ritenere non necessaria l’erogazione di momenti di formazione di base e trasversale nell’ambito di un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di attestazione formale dell’acquisizione delle competenze di base e trasversali, in conformità ai contenuti sanciti dalle citate Linee Guida e dalla normativa regionale di riferimento, anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato.