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Nuova Direttiva sul distacco intra-UE. Pubblicata in G.U. ma non si applica all’autotrasporto

Nuova Direttiva sul distacco intra-UE. Pubblicata in G.U. ma non si applica all’autotrasporto

16 Luglio 2018

Per tutti i settori interessati, invece, gli Stati membri UE sono tenuti a conformarsi alla nuova direttiva entro il 20 luglio 2020.

Fino alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento, rimane tuttavia applicabile la direttiva 96/71/CE nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/957, che è quella cui debbono conformarsi, invece, le imprese di autotrasporto.

La nuova direttiva aumenta il livello di tutela dei lavoratori durante il loro distacco, stabilendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la tutela della salute e della sicurezza. In particolare:

  • Si specifica in modo inequivocabile l’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva sul distacco anche alla somministrazione di lavoro, quindi dovranno rispettare tale regola anche le imprese di lavoro temporaneo e le imprese che effettuano la fornitura di lavoratori.
  • Si introduce per i lavoratori distaccati il concetto di parità di “retribuzione” per lo stesso lavoro nello stesso luogo, concetto che viene determinato dalla normativa e/o dalle prassi nazionali – ivi inclusi i contratti di lavoro – dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato.
  • Viene superata la dizione “tariffe minime salariali” da rispettarsi a cura dell’impresa che distacchi i propri dipendenti. Ciò in quanto non tutti i Paesi hanno normative che fissano per legge il salario minimo nazionale e in più per l’esigenza di prendere atto che le tariffe minime sono solo una parte – e in taluni casi neppure la piu consistente nella retribuzione del lavoratore.
  • Per questo nell’espressione parità di “retribuzione” si devono intendere tutti gli elementi costitutivi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali e da contratti collettivi.
  • La durata ordinaria del distacco sarà di 12 mesi, che potranno essere aumentati a 18 qualora il prestatore di servizi presenti una notifica motivata allo Stato membro in cui è prestato il servizio.
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