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Nota del Ministero dell’Interno sulle riaperture previste dal D.L. 65/2021
In commento al Decreto Legge n. 65 del 18/05/2021, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Interno ha pubblicato, lo scorso 19/05/2021, una nota indirizzata ai Prefetti ed alle strutture operative del Ministero che sono impegnate nei controlli sul rispetto delle misure che stanno, progressivamente, allargando la platea delle attività cui è concessa la riapertura al pubblico.
Si tratta di una esplicitazione riassuntiva di quanto contenuto nel D.L. 65 che, per quanto ci riguarda, ha soprattutto interesse nella riaffermazione che “tutte le attività economiche, produttive e sociali consentite, secondo il calendario di riaperture sopra ricordato, devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di cui all’art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, definiti al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.”
A tal proposito ricordiamo che, per quanto riguarda il trasporto merci, esso è tenuto all’osservanza del Protocollo sottoscritto con il Governo lo scorso 20 marzo 2020.
Nel Protocollo sono previsti obblighi specifici per l’azienda di trasporto, l’azienda presso la quale si svolge l’attività di carico e scarico e l’autotrasportatore, che, ancora una volta, di seguito riepiloghiamo..
Adempimenti dell’azienda di trasporto (vettore) e dell’impresa che cura lo scarico/carico della merce:
- informare i conducenti relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
- sanificare ed igienizzare i mezzi di trasporto e i mezzi di lavoro in modo appropriato e frequente. Le operazioni di pulizia e sanificazione devono riguardare tutte le parti frequentate dai lavoratori, ed effettuate con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;
- nei luoghi di carico/scarico delle merci, garantire la presenza di servizi igienici dedicati ai conducenti, di cui deve essere prevista una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani;
- garantire che, nei luoghi di carico/scarico, sia assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro;
Adempimenti a carico dell’autotrasportatore:
- se possibile, rimanere a bordo del proprio mezzo quando sprovvisto di guanti e mascherina (costituisce eccezione a tale obbligo la necessità di svolgere manovre fuori dal mezzo, funzionali al trasporto, ovvero il dover corrispondere ad esigenze personali);
- rimanere a bordo del veicolo nel luogo di carico/scarico se è sprovvisto di DPI o, in alternativa, mantenere durante tali operazioni la distanza di almeno un metro dagli altri operatori;
- indossare una mascherina durante la guida se è presente un secondo conducente o un addetto al carico/scarico (o nel caso del custode/guardiano, diverso dal conducente, nel trasporto di animali vivi), quando non sia possibile mantenere un’adeguata distanza interpersonale;
- non accedere agli uffici delle aziende diverse dalla propria, salvo che per l’utilizzo dei servizi igienici dedicati;
- indossare una mascherina qualora, in luogo aperto, sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative;

