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Noleggio dei veicoli per il loro utilizzo nel trasporto su strada: la U.E. ha varato la riforma
Con la pubblicazione sulla G.U.U.E. del 16 maggio scorso della Direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2022/738 l’Unione Europea ha avviato la riforma che porterà alla possibilità di un utilizzo, assai più estensivo dell’attuale, dei veicoli a noleggio nel trasporto stradale delle merci.
La UE è partita dal presupposto – come si legge nei “considerato” contenuti nella premessa del testo della nuova Direttiva, che “L’utilizzazione di veicoli noleggiati può ridurre i costi per le imprese che trasportano merci per conto proprio o per conto terzi, e allo stesso tempo accrescerne la flessibilità operativa. Ciò può pertanto contribuire ad aumentare la produttività e la competitività delle imprese interessate. Poiché i veicoli noleggiati tendono a essere più nuovi rispetto alla flotta media, in media essi sono anche più sicuri e meno inquinanti” e che “Al fine di consentire alle imprese di beneficiare maggiormente dei vantaggi derivanti dall’impiego di veicoli noleggiati, esse dovrebbero poter impiegare veicoli noleggiati in qualsiasi Stato membro, non solo nello Stato membro in cui sono stabilite. Tale possibilità, in particolare, consentirebbe loro di affrontare più facilmente picchi di domanda di corta durata, stagionali o temporanei, oppure di sostituire i veicoli difettosi o guasti, garantendo al contempo la conformità ai necessari requisiti di sicurezza e assicurando condizioni di lavoro adeguate per i conducenti“.
Sulla base di queste valutazioni, la UE ha deciso che “Gli Stati membri non dovrebbero poter limitare l’utilizzazione nel loro rispettivo territorio di un veicolo noleggiato da un’impresa stabilita nel territorio di un altro Stato membro qualora tale veicolo sia stato immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione applicabile, ai requisiti di sicurezza o ad altre norme obbligatorie di uno Stato membro e, se si tratta di un veicolo cui è imposto l’obbligo di recare a bordo una copia certificata conforme della licenza comunitaria in conformità del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora ne sia stato autorizzato l’impiego da parte dallo Stato membro in cui l’impresa è stabilita per mezzo di tale copia“
Il contenuto della Direttiva, disponibile nella sezione “Normative” del nostro sito, prevede che:
Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese stabilite nel proprio rispettivo territorio possano utilizzare i veicoli noleggiati alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza
In particolare, “Se il veicolo noleggiato è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stabilita l’impresa di trasporto su strada può:
a) limitare il periodo di utilizzazione del veicolo noleggiato nel suo territorio, a condizione che da parte della stessa impresa di trasporto su strada sia autorizzata l’utilizzazione di tale veicolo per un periodo di almeno due mesi consecutivi in un determinato anno civile; in tal caso lo Stato membro può esigere che il contratto di noleggio non vada oltre il termine stabilito da detto Stato membro;
b) richiedere che il veicolo noleggiato sia immatricolato conformemente alle norme nazionali in materia di immatricolazione dopo un periodo non inferiore a 30 giorni; in tal caso lo Stato membro può esigere che il contratto di noleggio non abbia una durata superiore al periodo di circolazione precedente l’obbligo di registrazione;
c) limitare il numero dei veicoli noleggiati che un’impresa può utilizzare purché il numero minimo di veicoli di cui è consentita l’utilizzazione sia almeno pari al 25 % del parco di veicoli per il trasporto di merci a disposizione dell’impresa, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1071/2009, il 31 dicembre dell’anno precedente l’utilizzazione del veicolo noleggiato o il giorno in cui l’impresa inizia a utilizzare il veicolo noleggiato, come stabilito dallo Stato membro. Tuttavia, nel caso di un’impresa che dispone di un parco totale di più di uno e meno di quattro veicoli, è consentita l’utilizzazione di almeno uno di tali veicoli. Il numero minimo di cui alla presente lettera si riferisce al parco di veicoli per il trasporto di merci a disposizione dell’impresa sulla base dei veicoli immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di tale Stato membro;
d) limitare l’utilizzazione di tali veicoli per le operazioni di trasporto per conto proprio.”
Le norme di esecuzione, che dovranno essere adottate dai singoli stati entro il 6 agosto 2023 e comunicate alla Commissione, saranno oggetto di un apposito check entro il 7 agosto 2027