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AUTOTRASPORTO: confermate le esemplificazioni per l’accesso alla professione e previsti nuovi criteri per le targhe prova.
La legge n.50 del 20 aprile 2026 che ha convertito il Decreto-Legge n. 19/2026, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, introduce importanti novità per il settore dell’autotrasporto.
Tra le misure di maggiore rilievo si segnala la revisione delle modalità di accesso alla professione, con particolare riferimento all’esame di idoneità professionale. Come già anticipato in un nostro precedente articolo, la nuova disciplina supera il precedente vincolo territoriale che obbligava i candidati a sostenere la prova nella provincia di residenza, consentendo ora di scegliere liberamente qualsiasi provincia appartenente alla medesima regione.
Accanto alle novità in materia di accesso alla professione, il provvedimento interviene in modo significativo anche sulla gestione tecnica dei veicoli, ridefinendo i criteri per il rilascio delle targhe prova. La nuova disciplina introduce un principio di proporzionalità tra autorizzazioni concesse e struttura organizzativa dell’impresa: il numero di targhe prova rilasciabili non potrà infatti superare quello dei lavoratori stabilmente impiegati, includendo sia i dipendenti sia i collaboratori. Si tratta di un cambiamento rilevante, che mira a collegare in maniera più stringente l’utilizzo di tali strumenti alle effettive capacità operative delle aziende. Le targhe prova, fondamentali per lo svolgimento di attività quali prove su strada, dimostrazioni, trasferimenti e movimentazioni di veicoli, vengono così ricondotte entro un quadro regolatorio più rigoroso, con l’obiettivo di evitarne un impiego improprio e garantirne un uso strettamente funzionale all’attività d’impresa.
Per il settore della logistica portuale è previsto un criterio più flessibile: nelle imprese che operano in ambito di imbarco, sbarco e movimentazione di veicoli non immatricolati, ai fini del calcolo del personale utile per le targhe prova possono essere inclusi anche i lavoratori portuali a tempo determinato, purché la loro attività sia certificata dall’Autorità di sistema portuale competente.
Inoltre, Il provvedimento stabilisce che i veicoli muniti di targa prova possano trasportare, oltre al conducente, un solo passeggero, individuato nel titolare dell’autorizzazione o in un dipendente dell’impresa abilitata. Tale limite non si applica alle imprese, università e istituti di ricerca che utilizzano le targhe prova per attività di sperimentazione, sviluppo, produzione e collaudo, per le quali restano consentite modalità di utilizzo più flessibili.

