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Si può guidare un camion con tachigrafo in attesa della carta tachigrafica

28 Aprile 2021

Il 21/04/2021 la Direzione Centrale Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha emanato la nota prot.  300/A/3672/21/111/20/3 che fornisce un chiarimento in merito alla possibilità, per i conducenti di mezzi pesanti che abbiano chiesto il rilascio della carta tachigrafica alla Camera di Commercio, di poter guidare il camion in attesa del rilascio della predetta carta. 

Partendo dal presupposto che il rilascio della carta del conducente non comporta una verifica preventiva sul possesso di particolari requisiti o la frequenza di un corso di formazione da parte del richiedente (diversamente da quanto accade per la patente di guida o la CQC), il Ministero ritiene che “non vi siano motivi ostativi che impediscano di guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale nelle more del rilascio della carta del conducente, dopo averne chiesto il rilascio alla Camera di Commercio.” 

L’attività di guida dovrà tuttavia essere documentata attraverso le registrazioni manuali sul tachigrafo, avvalendosi della stessa procedura prevista dall’art. 35, par. 2 del Regolamento 165/2014 per i casi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente.

Il conducente può avvalersi di questa possibilità fino al rilascio della carta tachigrafica, quindi per un massimo di 30 gg da quando ne ha fatto richiesta (periodo così stabilito dall’art.26 del Regolamento U.E 165/2014).

In caso di controllo su strada da parte degli organi di Polizia stradale, oltre alle registrazioni manuali, l’autista dovrà esibire anche la ricevuta della richiesta di rilascio della carta alla Camera di Commercio.

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