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Mininterno: riepilogo proroghe scadenze revisioni legate all’emergenza Covid
In data 9 marzo 2021 la Direzione Centrale per la polizia stradale del Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 300/A/2132/21/115/29 con la quale riassume le proroghe alle scadenze amministrative legate al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, facendo seguito così a quanto in precedenza già riepilogato dalla nota MIT n.7203 del 1 marzo scorso, di cui avevamo notizia dalle pagine del nostro sito.
La circolare degli Interni, oltre a riprendere alcuni aspetti già contenuti nella nota MIT, chiarisce alcuni aspetti riguardanti la proroga delle revisioni sia tenendo conto delle novità introdotte dall’art.5 del Regolamento UE 267/2021, sia rispetto alla normativa italiana.
Più nello specifico, ricordiamo che come stabilito dal Regolamento sopramenzionato, in ambito comunitario – Italia compresa – la validità delle revisioni scadute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 30 giugno 2021 è prorogata per i successivi 10 mesi dalla data di scadenza delle stesse; in ambito nazionale, invece, facciamo presente che, in base alle proroghe previste dall’art.92, comma 4 del 18/2020:
- i veicoli la cui revisione scadeva entro il 31 luglio 2020 (non è stata fissata una data iniziale) potevano circolare fino al 31 ottobre 2020;
- i veicoli la cui revisione scadeva nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, potevano circolare fino al 31 dicembre 2020;
- i veicoli la cui revisione scadeva nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 potevano circolare fino al 28 febbraio 2021.
Detto ciò, riportiamo di seguito la tabella riassuntiva delle scadenze e delle proroghe fino ad oggi previste in tema di revisioni riportata nella circolare del ministero dell’interno in oggetto:
Categoria Veicoli | Scadenza revisione (mese) (*) | Proroga | Ambito territoriale proroga | Norma di riferimento | Note |
Tutte | Fino al 31/01/2020 (senza dies a quo) | 31.10.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Febbraio 2020 | 31.10.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | Sino al 30.9.2020 proroga valida in tutto il territorio U.E (Reg.2020/698) |
L, O1, O2 | Febbraio 2020 | 31.10.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Marzo 2020 | 31.10.2020 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Art. 92 DL 18/2020 e Reg. 2020/698 (**) | La proroga della norma italiana coincide con quella europea |
L, O1, O2 | Marzo 2020 | 31.10.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Aprile 2020 | 30.11.2020 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg.2020/698 | |
L, O1, O2 | Aprile 2020 | 31.10.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Maggio 2020 | 31.12.2020 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg.2020/698 | |
L, O1, O2 | Maggio 2020 | 31.10.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Giugno 2020 | 31.01.2021 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg.2020/698 | |
L, O1, O2 | Giugno 2020 | 31.10.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Luglio 2020 | 28.02.2021 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg.2020/698 | |
L, O1, O2 | Luglio 2020 | 31.10.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Agosto 2020 | 31.03.2021 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg.2020/698 | |
L, O1, O2 | Agosto 2020 | 31.12.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Settembre 2020 | 31.07.2021 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 (***) | |
L, O1, O2 | Settembre 2020 | 31.12.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Ottobre 2020 | 31.08.2021 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 | |
L, O1, O2 | Ottobre 2020 | 28.02.2021 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Novembre 2020 | 30.09.2021 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 | |
L, O1, O2 | Novembre 2020 | 28.02.2021 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Dicembre 2020 | 31.10.2021 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 | |
L, O1, O2 | Dicembre 2020 | 28.02.2021 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Gennaio 2021 | 30.11.2021 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 | |
M, N, O3, O4, T5 | Febbraio 2021 | 31.12.2021 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 | |
M, N, O3, O4, T5 | Marzo 2021 | 31.01.2022 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 | |
M, N, O3, O4, T5 | Aprile2021 | 28.02.2022 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 | |
M, N, O3, O4, T5 | Maggio 2021 | 31.03.2022 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 | |
M, N, O3, O4, T5 | Giugno 2021 | 30.04.2022 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 |
(*) Si ricorda che in Italia la revisione deve essere effettuata entro la fine del mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione o il veicolo è stato immatricolato.
(**) Si ricorda che alcuni paesi hanno deciso di non applicare le disposizioni del Regolamento 2020/689 relative alla revisione dei veicoli. Pertanto, i veicoli immatricolati in quei paesi non possono beneficiare delle proroghe previste.
(***) Si fa riserva di comunicare eventuali richieste di disapplicazione delle disposizioni del Regolamento 2021/267 relative alla proroga di validità della revisione dei veicoli avanzate dai Paesi membri.
Per quanto attiene altre proroghe, facciamo presente che la circolare in oggetto, all’allegato 3, riepiloga le scadenze di:
Ispezione periodica dei tachigrafi (art.4.1 del Regolamento 2021/267)
Le ispezioni biennali dei tachigrafi che avrebbero dovuto o dovrebbero effettuarsi tra il 1° settembre 2020 ed il prossimo 30 giugno, potranno effettuarsi entro 10 mesi successivi alla data prevista.
Validità della carta del conducente tachigrafica (art. 4.2 del Regolamento 2021/267)
Il nuovo Regolamento europeo 267/2021, all’art.4, paragrafo 2, ha previsto che i conducenti titolari della carta da utilizzare sui tachigrafi digitali per l’attività di trasporto su strada, che chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta. In attesa del rilascio, il conducente sarà ammesso alla circolazione provvedendo alle annotazioni manuali dell’attività svolta come previsto nell’ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta. Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.
L’articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento 267/2021 prevede, inoltre, che i conducenti titolari di carta tachigrafica che ne abbiano richiesto la sostituzione per cattivo funzionamento, furto o smarrimento nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta. Fino al rilascio della nuova carta, sono autorizzati a circolare a condizione che possano dimostrare di aver richiesto la sostituzione e che abbiano restituito la carta all’autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante. Anche in questo caso il conducente dovrà provvedere alle annotazioni manuali dell’attività svolta.
Stante la possibilità riconosciuta dal Regolamento 2021/267 agli Stati membri di disapplicare le proroghe previste dal medesimo Regolamento, il Ministero dell’Interno si è riservato di comunicare le decisioni eventualmente prese in tal senso da singoli Paesi membri dell’Unione.
Infine, per quanto attiene, la proroga dei termini di validità di patenti e CQC la circolare del Ministero dell’Interno rimanda ad una più attenta lettura della circolare n.7203 del1° marzo 2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
