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Manomissione del cronotachigrafo: la Cassazione ci ripensa e afferma che solo l’impresa di autotrasporto ne è responsabile penalmente. Per gli autisti scatta solo la sanzione amministrativa.

Manomissione del cronotachigrafo: la Cassazione ci ripensa e afferma che solo l’impresa di autotrasporto ne è responsabile penalmente. Per gli autisti scatta solo la sanzione amministrativa.

6 Marzo 2018

Ancora prima della sentenza del 12 luglio scorso, la Cassazione aveva condannato penalmente l’amministratore delegato di una società di autotrasporto perché lo stesso aveva imposto ai suoi dipendenti di manomettere il cronotachigrafo tramite l’utilizzo di calamite.

Ad oggi, invece, la Cassazione ha fornito una differente interpretazione scaturita dalla rilettura delle due sentenze citate che ha portato la Suprema Corte ha sostenere che: per l’art.437 C.P. il destinatario naturale resta l’impresa e, più nello specifico, coloro che all’interno di essa hanno l’obbligo di approntare queste strumentazioni, i quali diventano responsabili penalmente qualora non le adottino o le rimuovano dolosamente; al contrario, l’art.179 del Cds scatta nei confronti dell’autista, che resta responsabile della manomissione del tachigrafo, qualora circoli su strada con un mezzo privo di strumentazione di controllo in grado di funzionare correttamente.  

In allegato è possibile scaricare la nuova sentenza della Corte di Cassazione.

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