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Locazione senza conducente: le Dogane precisano che per il rimborso delle accise non serve la registrazione del contratto
L’Agenzia, peraltro, a proposito delle indicazioni fornite dalla Nota n. 4/D del 23 febbraio 2016, in cui si stabilisce che taluni contratti di locazione senza conducente debbono essere debitamente registrati ai fini della fruizione dell’agevolazione sul gasolio, detta una identificazione dei cosiddetti contratti atipici di “nolo a freddo” su cui ci riserviamo di ritornare successivamente.
L’Agenzia, stando ai testi della odierna nota 35427/RU, specifica che i c.d. “noli a freddo“, pur comportando l’utilizzo di mezzi di trasporto altrui, si differenziano rispetto al contratto di locazione senza conducente, per l’assenza di precise indicazioni temporali per la messa a disposizione del veicolo, che, da parte del locatario, avviene occasionalmente per soddisfare proprie esigenze immediate, saltuarie o sopravvenute , con rendicontazioni periodiche delle ore o dei giorni di utilizzo del mezzo di trasporto.
In tali casi, secondo quanto ribadito oggi con la nota 35427/RU, ai fini del rimborso delle accise, a differenza della locazione senza conducente propriamente detta, occorre che il contratto sia registrato.







