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Licenze comunitarie per il trasporto di merci su strada – Applicazione della procedura di verifica antimafia

Licenze comunitarie per il trasporto di merci su strada – Applicazione della procedura di verifica antimafia

18 Marzo 2015

 

Come a suo tempo abbiamo informato i nostri lettori, la cosiddetta Legge “sblocca Italia” ha introdotto nuove importanti misure per la regolarità del mercato di autotrasporto

 Tra esse, in particolare, l’articolo 29 bis della Legge n. 164/2014 ha integrato il requisito dell’onorabilità delle imprese di autotrasporto di cui alcomma 2, art.5 del D. Lgs. 395/2000 in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada.

In particolare, le imprese colpite da un’informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell’art. 91 D. Lgs. n. 159/2011 (“Codice antimafia”), non possono iscriversi all’Albo degli Autotrasportatori, e se già iscritte vedono venir meno il requisito dell’onorabilità e la conseguente cancellazione dall’Albo.

Il requisito di onorabilità non sussiste o cessa di sussistere anche nei confronti dei soggetti imprenditoriali – come elencati nell’art.1 del D. Lgs. 395/2000: “É impresa di trasporto su strada, ai fini del presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall’autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un’autorità avente personalità giuridica, che svolge l’attività di cui ai commi 2 o 3” – sui quali sia emessa un’informativa antimafia interdittiva e che abbiano ottenuto o intendano ottenere la licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada, di cui al Regolamento 1072/2009.

Ciò premesso, la circolare in commento precisa che dal 1° gennaio 2015 le verifiche antimafia sono effettuate tramite accesso alla “Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia” (sistema SI.CE.ANT).

il MIT, considerata la complessità della materia che richiede alcuni approfondimenti normativi e tecnici presso le competenti sedi, ha stabilito con la Circolare n.1/2015 del 10 marzo 2015 che le imprese per le quali non risulti immediatamente la comunicazione antimafia dalla consultazione di tale Banca dati, potranno ottenere ugualmente la licenza comunitaria, anche se  in attesa del rilascio della comunicazione antimafia da parte delle Prefetture – che deve avvenire entro 30 gg.

A tal fine esse dovranno autocertificare il pessesso del requisito, secondo gli allegati alla Circolare n.1/2015 del 10 marzo 2015:

  • l’Allegato 1 (nominativi soggetti da sottoporre a verifica antimafia)
  • l’Allegato 2 (dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per ciascuno dei soggetti obbligati)

Nel caso in cui successivamente la Prefettura emettesse una comunicazione interdittiva antimafia, il MIT procederà alla revoca della licenza comunitaria nel frattempo rilasciata.

Le imprese iscritte alle cosiddette “White lists” presso le Prefettura territorialmente competenti, non dovranno presentare le dichiarazioni di cui all’Allegato 2 e dovranno compilare l’Allegato 1 solamente nella parte relativa al possesso dell’iscrizione.

Le imprese che hanno in corso domande di rilascio/rinnovo di licenza comunitaria dovranno pertanto integrare la domanda redatta secondo il fac-simile in uso con i suddetti Allegati, a seconda della condizione in cui si trovino.

Infine, in allegato alla news, produciamo una tabella riepilogativa dei soggetti sui quali vengono effettuati i controlli antimafia, ai sensi dell’art.85 del Codice antimafia.

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