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Licenza comunitaria: il MIT fa il punto sulle proroghe stabilite dalla UE
17 Giugno 2020
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare del 15 giugno scorso, ha resto noti alcuni chiarimenti operativi alla luce di quanto disposto dall’art.7 del Regolamento (U.E) 2020/698 che, proroga di 6 mesi la validità delle licenze comunitarie scadute o in scadenza tra il 1 marzo e il 31 agosto 2020; lo stesso dicasi per le copie conformi e per gli attestati del conducente richiesti per i cittadini extracomunitari.
Nella nota del MIT si esplicita che:
- Al di là della scelta operata in ambito U.E, l’attività di rilascio delle licenze comunitarie e delle copie conformi è stata individuata come attività indifferibile e, come tale, viene svolta in modo regolare senza soluzione di continuità;
- In ordine alle richieste di rinnovo delle licenze comunitarie e delle copie conformi che beneficiano della proroga prevista di 6 mesi, il Ministero ha invitato le imprese a presentare le richieste stesse con ampio anticipo rispetto al consueto termine massimo di due mesi prima della scadenza, al fine così di evitare che si accumulino le domande di rinnovo, da evadere in un periodo limitato di tempo;
- Nel caso in cui venga rilasciata una nuova licenza comunitaria per rinnovo, non è consentito l’utilizzo di copie conformi della licenza precedente;
- Infine, In caso di ricorso alla proroga, l’impresa non può ottenere nuove copie conformi della licenza rispetto a quelle già in suo possesso. Infatti, il sistema informatico in uso impedisce la stampa di copie certificate conformi di licenze già “formalmente” scadute.
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