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Legge di stabilità – Capacità finanziaria

9 Febbraio 2015

Il Ministero, dopo aver preso atto che nell’immediato, molte imprese di autotrasporto avrebbero avuto difficoltà ad adeguarsi a questa disposizione e che le polizze stipulate alla data del 1 Gennaio scorso, furono comunque emesse nel rispetto delle disposizioni vigenti all’epoca, ha deciso di mitigare in modo sostanziale i nuovi obblighi a carico delle imprese.

Con la circolare prot. 1807 del 28 Gennaio 2015, la Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero dei Trasporti ha fornito i primi chiarimenti sulla norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, che ha disposto la cessazione dell’utilizzo della polizza di assicurazione della responsabilità professionale per dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria.

Innanzi tutto ricordiamo che, secondo il Regolamento (CE) 1071/2009 sull’accesso alla professione di autotrasportatore, la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria deve essere prodotto, come minimo, annualmente dall’impresa e comunque ogni qual volta venga aggiunto un veicolo al parco aziendale.

Come abbiamo già messo in evidenza commentando le novità contenute nella Legge di Stabilità 2015 per quanto riguarda le imprese di autotrasporto, l’art.1, comma 251, della Legge 190 del 23 Dicembre 2014, ha stabilito che, dal 1 Gennaio scorso:

le imprese di autotrasporto che chiedano l’autorizzazione all’esercizio della professione, possono utilizzare la sopra citata polizza di assicurazione della responsabilità professionale per dimostrare l’idoneità finanziaria soltanto nei primi due anni di attività;
a partire dal terzo anno di attività dell’impresa, invece, la dimostrazione del requisito può avvenire soltanto tramite l’attestazione rilasciata dal revisore contabile sulla base dei conti annuali dell’impresa o, in alternativa, con fidejussione bancaria o assicurativa (quest’ultima, come precisa la circolare del Ministero, da intendersi rilasciata da banche, compagnie di assicurazioni o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi albi).
Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale già presentate dalle imprese di autotrasporto, autorizzate (o che hanno chiesto l’autorizzazione) all’esercizio della professione al 31 Dicembre scorso, restano valide fino alla scadenza con esplicita e tassativa esclusione del rinnovo della loro validità.
Il Ministero, dopo aver preso atto che:

– nell’immediato, molte imprese di autotrasporto avrebbero avuto difficoltà ad adeguarsi a questa disposizione;

– le polizze stipulate alla data del 1 Gennaio scorso, sono state comunque emesse nel rispetto delle disposizioni vigenti all’epoca.

ha deciso di mitigare la previsione contenuta nella Legge, introducendo, tramite la Circolare, le seguenti agevolazioni:

– le polizze di responsabilità professionale stipulate entro il 31 Dicembre 2014, e presentate ai competenti Uffici entro il 15 febbraio 2015, mantengono la propria validità ai ai fini della dimostrazione dell’idoneità finanziaria.

In questo caso le polizze, quale che sia la durata contrattuale concordata tra la compagnia e l’azienda di trasporto, avranno validità annuale ai fini della dimostrazione del requisito (con esclusione di rinnovo espresso o tacito).
Se queste polizze verranno presentate, ai fini dell’iscrizione all’Albo da parte di imprese neocostituite, la validità non potrà superare i due anni, come dettato dalla Legge di Stabilità;
– le imprese che, nel 2014, avevano dimostrato l’idoneità finanziaria tramite la polizza in argomento, possono utilizzare questo strumento per un ulteriore anno (anche qui, escludendosi qualsiasi possibilità di rinnovo espresso o tacito);

– le polizze che riportino scadenze superiore all’anno, sono valide solo fino alla successiva scadenza annuale dell’idoneità finanziaria (con esclusione di rinnovo espresso o tacito), fatta salva, ovviamente, la facoltà per le nuove imprese di dimostrare il requisito mediante polizza assicurativa nei limiti del biennio;

– le imprese alle quali è stato consentito l’utilizzo della polizza di responsabilità professionale, possono avvalersi di questo strumento anche per integrare l’idoneità finanziaria in caso di nuova acquisizione di veicoli,. La scadenza di tale integrazione coincide con quella della polizza principale;

Infine, la Circolare ricorda che qualora gli uffici competenti, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (CE) 1071/2009 sull’accesso alla professione di autotrasportatore, accertino la mancanza del requisito dell’idoneità finanziaria, potranno assegnare all’impresa un termine non superiore a 6 mesi per mettersi in regola

 

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