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Lavoro nero e Jobs act: tre Circolari spiegano i D. lgs. 149 e 151/2015

Lavoro nero e Jobs act: tre Circolari spiegano i D. lgs. 149 e 151/2015

13 Gennaio 2016

La nuova maxisanzione prevede ora i seguenti importi:

ü  da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;

ü  da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 61 giorni di effettivo lavoro;

ü  da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

In attesa che vengano emanate le prime indicazioni operative su questa nuova disciplina, segnaliamo tre Circolari che riteniamo di interesse dei nostri lettori:

  • La Circolare n. 26/2015 del 12/10/2015 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione per l’attività Ispettiva, che ha fornito le prime istruzioni per la corretta applicazione della nuova disciplina su:
    • Maxisanzione per lavoro nero e nuovi termini per la diffida
    • Provvedimento di sospensione
    • Libro Unico del Lavoro
    • Prospetti paga
    • Assegni familiari
    • Disposizioni in merito al regime transitorio
  • la lettera circolare 16494 del 7 ottobre 2015, con cui la D.G. Attività Ispettive del Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti per la corretta gestione di questo periodo di transizione.

In particolare, gli illeciti cessati prima del 24 settembre 2015 rimangono punibili ai sensi della precedente normativa, compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione (cd. maxisanzione affievolita), e non beneficiano dello strumento della diffida introdotto dall’art. 22 del d.lgs. 151/2015, in considerazione dei suoi contenuti sostanziali riferiti, in particolare al mantenimento in servizio per almeno 3 mesi del lavoratore irregolare.

Viceversa, per gli illeciti iniziati sotto la previgente disciplina e proseguiti dopo il 24 settembre 2015, per l’intero periodo oggetto di accertamento trova applicazione la normativa introdotta dal Jobs Act, compresa la procedura di diffida.

La nota del Ministero del lavoro ricorda che per tali fattispecie, non trovano applicazione le sanzioni stabilite all’art. 19, commi 2 e 3 del d.lgs. 276/2003, sulla mancata comunicazione obbligatoria e sulla mancata consegna della lettera di assunzione, espressamente escluse dalla norma.

La Guardia di Finanza sottolinea che, sino alla completa attuazione della riforma dell’istituendo Ispettorato nazionale, continueranno ad applicarsi le disposizioni in tema di coordinamento operativo contenute nei protocolli di intesa stipulati tra la Guardia di Finanza, l’INPS e l’INAIL.

Le nuove disposizioni sono destinate ad avere un significativo impatto sull’azione istituzionale della Guardia di Finanza in quanto incidono:

  • sull’organizzazione di Enti e consessi istituzionali preposti alla vigilanza in materia di lavoro e al relativo coordinamento, ai quali partecipano anche rappresentanti del Corpo;
  • sulle procedure adottate dai reparti nell’azione di contrasto al lavoro sommerso.

Infine la Circolare si sofferma sulla revisione del sistema sanzionatorio operato dal D.lgs. 151/2015, fornendo le istruzioni operative per il personale ispettivo della Guardia di Finanza.

La Circolare in particolare fornisce uno schema molto puntuale sulla disciplina del trattamento sanzionatorio e il connesso regime procedurale con riferimento a specifiche violazioni in materia di lavoro “nero” e di altri adempimenti documentali connessi all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

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