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IRAP: chiarimenti Agenzia Entrate e proroga al 30/11 degli omessi versamenti ex art. 24 del D.L. Rilancio
4 Ottobre 2021
Duplici novità sul fronte IRAP
- L’Agenzia delle Entrate, con la propria Risoluzione n. 58/E del 29 /09/21, che i lettori del sito potranno consultare nella sezione Leggi e Norme di www.assotir.it, ha fornito chiarimenti in merito all’esonero del versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L’art.24 del D.L. n. 41/2021, il cosiddetto “Decreto Sostegni”, aveva, com’è noto, previsto l’esonero del versamento per tutte le imprese con fatturato non superiore a 250 milioni di euro, del saldo 2019 IRAP e della prima rata d’acconto del 2020. Nello specifico è stato richiesto all’Agenzia delle Entrate se il saldo IRAP 2019 dovesse essere indicato nel prospetto relativo agli aiuti di Stato della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2019 oppure in quello della dichiarazione 2020, e come regolarizzare l’eventuale omissione. L’Agenzia, ha chiarito che i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019, sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS. Inoltre, l’Agenzia ritiene che la mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione IRAP 2019, può essere regolarizzata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa versando per l’errore commesso la sanzione.
- Il Governo, con il D.L. n. 132, emanato il 30/09/2021 e recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, ha prorogato al 30 novembre 2021 il termine per regolarizzare gli omessi versamenti IRAP ex articolo 24 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020 n. 77 – il cosiddetto “Decreto Rilancio”.
La necessità della proroga nasce dalla errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche
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