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Interscambio dei pallet: pubblicate le Linee Guida in materia
Come noto, con la Legge n.182 del 2 dicembre 2025, di conversione del DL Semplificazioni, è stato modificata la disciplina dell’interscambio dei pallet, per la quale le associazioni di categoria coinvolte nel sistema di interscambio hanno elaborato delle linee guida operative recentemente trasmesse al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Le linee guida, scaricabili in allegato, trattano i seguenti aspetti:
- le tipologie di pallet interessate dal sistema di interscambio, i requisiti dei sistemi pallet e l’ambito di applicabilità sul territorio nazionale;
- l’identificazione dei soggetti coinvolti nel sistema di interscambio dei pallet ed i rispettivi oneri;
- l’obbligo alla restituzione dei pallet con un approfondimento delle possibili deroghe;
- la definizione di “distanza ragionevole” per la restituzione dei pallet;
- la tempistica di restituzione dei pallet;
- la non modificabilità delle indicazioni contenute nel documento di trasporto sui pallet ricevuti;
- le fattispecie dell’interscambio contestuale e differito dei pallet con un focus anche sulla gestione delle contestazioni rispetto a tipologia, quantità e qualità dei pallet;
- il trattamento Iva da parte del beneficiario del buono pallet in caso di non restituzione dei pallet.
Al fine di sgomberare il campo da ogni dubbio o interpretazione, ricordiamo a tutti i nostri lettori che la nuova disciplina dei pallets [artt. 17 bis e 17 ter del Decreto Legge 21 del 21 marzo 2022 (Decreto Infrastrutture)], per quanto riguarda le imprese di autotrasporto, fa assolutamente salva l’applicazione dell’art.11 bis del Dlgs 286/05 che prevede che nell’ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell’esecuzione del trasporto, abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni in favore del vettore, il vettore medesimo, al termine dell’operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.
