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Installazione di impianti di audiovisivi di sorveglianza. Nuova Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Installazione di impianti di audiovisivi di sorveglianza. Nuova Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

26 Febbraio 2018

Istruttoria delle istanze presentate.

Di regola, l’attività istruttoria svolta dall’INL non coinvolge aspetti tecnici legati all’impianto da installare concentrandosi, invece, sull’effettiva esistenza delle finalità indicate dall’impresa nella richiesta di autorizzazione, in funzione delle quali l’INL può dettare delle condizioni di utilizzo.

La ripresa in video del lavoratore dovrebbe rappresentare l’eccezione ma, in presenza delle predette finalità (ad esempio, per la tutela della “sicurezza del lavoro” o del “patrimonio aziendale”), viene consentita l’inquadratura diretta anche senza il ricorso a particolari accorgimenti quali, ad esempio, un particolare angolo di ripresa della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”. Sempre su questo tema, l’INL ha giudicato irrilevante l’indicazione, nell’istanza e nell’autorizzazione, del posizionamento e dell’esatto numero delle telecamere da installare; ciò che conta, invece, è che le riprese appaiano “coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell’istanza”, le quali devono essere controllate durante l’eventuale accertamento ispettivo.

Le finalità alla base dell’autorizzazione a servirsi dell’impianto di sorveglianza, devono permanere per tutto il tempo di utilizzo altrimenti, in caso di modifica, il datore deve richiedere una nuova autorizzazione; ecco il motivo per cui – conclude l’INL, “gli eventuali controlli ispettivi successivi al rilascio del provvedimento autorizzativo, …dovranno innanzitutto verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente conformi e coerenti con le finalità dichiarate”.

Tutela del patrimonio aziendale.

Una delle ragioni che può giustificare il controllo a distanza dei lavoratori tramite impianti di sorveglianza, è rappresentata dalla tutela del patrimonio aziendale.

A questo proposito, l’INL ha ribadito quanto già stabilito con la nota 299 dello scorso 27 novembre 2017di cui pure avevamo dato notizia, ovvero che nessun problema sorge per le richieste relative a dispositivi collegati ad impianti di antifurto che, entrando in funzione quando sul luogo di lavoro non sono presenti i lavoratori, non ne consentono il controllo a distanza.

Viceversa, l’impiego di dispositivi di sorveglianza in presenza dei lavoratori deve rappresentare un’eccezione ed è consentito “solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all’esito dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori”. Peraltro, nella valutazione della richiesta di autorizzazione, tra gli elementi che l’INL deve tener presenti, “non possono non rientrare anche quelli relativi all’intrinseco valore e alla agevole trasportabilità dei beni costituendi il patrimonio aziendale” che, quindi, possono giustificare un sacrificio dei diritti dei lavoratori;

Telecamere.

l’INL ha posto limiti precisi all’accesso alle immagini inviate dalle telecamere di sorveglianza. In particolare:

  • l’accesso da postazione remota alle immagini inviate “in tempo reale”, deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati;
  • l’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che “in loco”, richiede la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore ai 6 mesi.

Inoltre, tra i possibili luoghi di installazione di videocamere sottoposti alla disciplina dell’art. 4 della Legge 300/1970 (quindi, alla previa intesa con le OO.SS o, in mancanza, all’autorizzazione dell’INL), ricadono anche quelli esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci).

Al contrario, non è soggetta alla predetta disciplina l’installazione in zone esterne estranee alle pertinenze dell’impresa in cui non venga prestata attività lavorativa, come ad es. il suolo pubblico anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda.

Dati biometrici.

L’INL ritiene che il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine per impedirne l’utilizzo a soggetti non autorizzati, può essere considerato uno strumento indispensabile per eseguire la prestazione lavorativa e, come tale, può utilizzarsi senza necessità di accordo con le rappresentanze sindacali o dell’autorizzazione dell’INL.

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