Facendo seguito ad una nostra precedente news, si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n.119 del 23 maggio 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 aprile 2023 riguardante gli incentivi da destinare alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile.
Il decreto in questione prevede uno stanziamento di 25 milioni di euro così ripartiti:
Come per le annualità precedenti, anche in questo nuovo provvedimento il meccanismo dell’assegnazione del contributo è subordinato ad un sistema di prenotazione e rendicontazione che verrà successivamente dettagliato in un decreto dirigenziale del MIT.
Per quanto concerne la fase di prenotazione, il decreto in esame stabilisce che affinché la stessa sia valida è sufficiente produrre copia del contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo e che qualora l’aspirante al beneficio non dovesse poi rendicontare entro il termine ultimo fissato dal decreto dirigenziale (di cui si attende a questo punto la pubblicazione) i contributi aspettanti saranno rimessi in disponibilità delle imprese che inizialmente erano rimaste escluse.
In relazione alle singole tipologie di investimenti, invece, il decreto stanzia le seguenti risorse:
TIPOLOGIA INVESTIMENTO | CONTRIBUTO |
veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida(diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton e fino alle 7 ton. | Euro 4.000 |
veicoli elettrici di massa complessiva pari o superiore alle 3,5 ton e le 7 ton | Euro 14.000 |
veicoli elettrico superiore alle 7 ton | Euro 24.000 |
veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino alle 16 ton. | Euro 9.000 |
Veicoli a trazione alternativa LNG, CNG o ibrida (diesel/elettrico) | Euro 24.000 |
acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici | 40% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 2.000 euro |
Nel caso in cui le imprese contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI step E o euro 6 E, viene riconosciuto una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo rottamato | |
radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 ton, conformi alla normativa anti inquinamento euro VI step E | Euro 7.000 |
radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore alle 16 ton, conformi alla normativa anti inquinamento euro VI step E | Euro 15.000 |
acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 E ed euro VI step E | Euro 3.000 |
Sui veicoli rimorchiati il MIT riconoscerà un contributo pari al 10% dell’acquisizione fatta dalle imprese medie (quelle tra 50 e 250 dipendenti) ed il 20% dell’acquisto per le imprese piccole (con meno di 50 dipendenti), con il tetto massimo di 7mila euro a veicolo. Per le imprese grandi, il contributo è limitato a 5mila euro a mezzo | |
per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo |
Il decreto, infine, ricorda che l’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa non può superare euro 550.000, che i veicoli acquisiti non possono essere alienati fino al 31 dicembre 2026 (pena la revoca del contributo) e che i veicoli oggetto della radiazione per rottamazione devono essere detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto in esame (23 maggio 2023).
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