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INAIL:  entro il 16 febbraio l’autoliquidazione 2020/2021

INAIL: entro il 16 febbraio l’autoliquidazione 2020/2021

21 Gennaio 2021

L’Inail ha pubblicato l’istruzione operativa n. 15530 del 31 dicembre 2020, che alleghiamo, ribadita poi con l’Avviso del 14 gennaio scorso, con la quale ha fornito le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2020/2021, riepilogando inoltre le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

In particolare, il 16 febbraio 2021 scade il termine per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, mentre il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2020 è il 1° marzo 2021.

PAGAMENTO RATEIZZATO

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2021, in quattro rate trimestrali 4, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente.

Il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2020, pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze sul sito del Dipartimento del Tesoro, è pari allo 0,59%.

Sulla base di detto tasso, si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2020/2021, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:

Rata

Data di scadenza

Data pagamento

Interesse di mora

1

16/02/2021

16/02/2021

0

2

16/05/2021

17/05/2021

0,00143863

3

16/08/2021

20/08/2021

0,00292575

4

16/11/2021

16/11/2021

0,00441288

I datori di lavoro che presumono di erogare, nell’anno 2021, un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2020, entro il 16 febbraio p.v devono inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte.

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2021 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2020, fatti salvi i controlli che l’Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

RIDUZIONE IMPRESE ARTIGIANE

Si ricorda che, con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali.

La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

Regolazione 2020

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2018/2019 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2019, inviata entro il 2 marzo 2020.

La riduzione si applica alla regolazione 2020 nella misura del 6,81%21.

Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2020 Agevolazioni” con il codice 127.

Regolazione 2021

L’applicazione della riduzione alla regolazione 2021, per l’autoliquidazione 2021/2022, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2020 da presentare entro il 1° marzo 2021.

20-12-31 – INAIL – Prot. 15530 – Autoliquidazione 2020-2021 – Istruzioni.pdf

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