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Il Ministero del Lavoro detta le indicazioni operative per il personale ispettivo sul fenomeno delle co.co.co. e delle false partite IVA
Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato
Come si ricorderà l’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015, prevede che, a far data dal 1° gennaio 2016, si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione).
Resta fermo che “il superamento del contratto di lavoro a progetto” e delle “altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo”disciplinati dagli artt. 61 -69 bis del D.lgs. n. 276/2003, per espressa previsione di legge, riguardano esclusivamente i contratti stipulati dopo il 25 giugno 2015, mentre quelli stipulati in precedenza potranno esplicare effetti sino alla loro naturale scadenza.
Tuttavia anche per esse, a partire dal 1 gennaio 2016, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 e quindi, per essi e per le nuove collaborazioni avviate dopo il 25/06/15, spiega la Circolare, ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di legge, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali.
E’ bene ricordare che le citate condizioni devono ricorrere congiuntamente.
La Circolare precisa il significato di:
- “prestazioni di lavoro esclusivamente personali “: si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti;
- “continuative “: il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità.
La contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, farà sì che venga applicata la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.
La formulazione utilizzata dal Legislatore, di per sé generica, lascia intendere che il Legislatore, rispetto alle fattispecie indicate dall’art. 2, comma 1 del D. Lgs. 81/2015, ha inteso far derivare le medesime conseguenze legate ad una riqualificazione del rapporto dalla constatazione della applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato, semplificando di fatto l’attività del personale ispettivo che. in tali ipotesi. potrà limitarsi ad accertare la sussistenza di una etero-organizzazione
Inoltre, l’applicazione della disposizione comporterà altresì l’irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazione di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch’essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Esenzioni dalla applicazione della nuova disciplina
La circolare ricorda come, dalla applicazione della nuova disciplina siano escluse alcune tipologie di collaborazione, e più precisamente quelle:
a) per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali é necessaria I‘iscrizione in appositi albi professionali;
c) le attività prestate nell’ esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’art. 90 della L. n. 289/2001.
Per arrivare a definire tali collaborazioni come lavoro sostanzialmente non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro, ma una vera e propria etero-direzione ai sensi dell’art. 2094 C.C.
Stabilizzazione delle collaborazioni
La Circolare ricorda che il D.lgs. 81/2015 ha anche previsto una sorta di incoraggiamento alla stabilizzazione dei rapporti che, qualificati fino ad ora come “CO.CO.CO.”, potrebbero essere, alla luce della nuova normativa, essere definiti come lavori subordinati.
I datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, potranno perciò godere di taluni effetti concernenti l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni:
- i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione;
- nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
L’adesione alla procedura “comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione “. In altri termini, qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all’accesso ispettivo e quindi all’inizio dell’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all’esito dell’ispezione.
Viceversa, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad esempio sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi 12 mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 81/2015, potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione.
Infine, il Ministero del Lavoro evidenzia come tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilita 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.







