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Formazione dei lavoratori: se stranieri bisogna erogarla nella lingua a loro comprensibile
23 Ottobre 2018
Più nel dettaglio ricordiamo che:
- il comma 4, dell’art.36 stabilisce che “Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”;
- il comma 1, dell’art.37 stabilisce che “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche…”;
- il comma 13, dell’art.37 stabilisce, infine, che “Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo”
Infine, comunichiamo che, per opportuna conoscenza in allegato, è possibile scaricare il T.U della Sicurezza sul Lavoro aggiornato a Maggio 2018
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